Conversione del permesso di soggiorno stagionale e partecipazione procedimentale (TAR Puglia n. 101 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è ordinatorio ai fini della richiesta di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ordinario: il formale superamento del termine non osta di per sé alla conversione, ove sussistano i presupposti sostanziali (contratto di lavoro idoneo e attribuzione della quota). L’Amministrazione, nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuta a considerare le circostanze sopravvenute alla domanda – quale la richiesta di conversione del titolo e di assegnazione di una quota – e a garantirne la partecipazione procedimentale dell’interessato, a pena di illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino marocchino, entrato in Italia il 12 settembre 2023 con visto per lavoro stagionale della durata di 279 giorni, presentava alla Questura di Lecce un’istanza volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato ordinario, nonché una richiesta di verifica della sussistenza di una quota. Successivamente, in data 10 luglio 2024, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, rigettata dalla Questura con decreto del 26 settembre 2024, sul presupposto dell’intervenuta scadenza del visto di ingresso, essendo il procedimento definito dopo il decorso del periodo di validità.
Avverso il diniego il lavoratore proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria. Il Tribunale, con ordinanza collegiale, disponeva incombenti istruttori per chiarire l’esito della richiesta di conversione e della verifica della quota, cui l’Amministrazione non ottemperava.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, rileva che, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998, la durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare i nove mesi, anche in relazione a uno o più contratti, e che, ai sensi dell’art. 24, commi 7 e 8, al termine di tale periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di un permesso rilasciato per motivi diversi.
Ciò premesso, il Collegio ritiene illegittimo il rigetto dell’istanza per il difetto istruttorio e la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto considerare gli elementi sopravvenuti alla domanda – ossia la richiesta di conversione del permesso da stagionale a ordinario e di assegnazione di una quota – garantendo al lavoratore la possibilità di rappresentarli in sede procedimentale. Detta omissione ha sostanzialmente leso il diritto alla partecipazione del privato, non potendosi escludere, in astratto, un apporto collaborativo idoneo a condurre a un diverso esito.
Quanto alla dedotta scadenza del titolo di soggiorno, il Tribunale richiama il costante principio per cui «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità»: il termine di scadenza del permesso è da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione, rilevando piuttosto i presupposti sostanziali, quali l’esistenza di un contratto di lavoro idoneo e l’attribuzione della quota fissata dai decreti flussi.
In accoglimento del ricorso, il TAR revoca il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disponendo l’ammissione del ricorrente, e compensa le spese di lite.
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Nota della Redazione
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