La valutazione della Commissione di concorso basata su schede autoprodotte è legittima (TAR Lazio n. 13959 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive interne, la valutazione della Commissione che tenga conto anche di schede personali compilate dai candidati è legittima, purché i criteri di valutazione siano stati predeterminati nell’avviso e il giudizio finale risulti motivato anche sinteticamente, mediante coerenza tra verbale e griglia numerica. Il colloquio, quando disciplinato come confronto sugli impegni della posizione e sul contributo personale del candidato, ha valore latamente selettivo e non è equiparabile a una prova orale volta a saggiare competenze pregresse. Il voto numerico è idoneo a rappresentare sinteticamente la valutazione della Commissione, senza necessità di ulteriori esplicazioni. L’ampia discrezionalità della Commissione nella valutazione dei titoli è sindacabile solo per incoerenza, irragionevolezza o erronea od omessa applicazione dei criteri.
Il Fatto
Un dipendente della Banca d’Italia ha impugnato l’esito della procedura selettiva per l’incarico di Vice Capo della Divisione Mercati monetari e finanziari e di Vice Capo della Divisione Post Trading, all’esito della quale è stata preferita una collega. Il ricorrente ha contestato la mancata predeterminazione dei criteri, l’omessa verbalizzazione del colloquio e l’attribuzione di soli voti numerici, nonché la valutazione basata su schede autoprodotte dai candidati. Ha inoltre censurato il riscontro parziale alle istanze di accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il primo motivo ammissibile ma infondato, rilevando che l’avviso di job posting aveva chiaramente enunciato i fattori di valutazione e che il colloquio risultava verbalizzato con atto protocollato successivamente, senza che fosse dimostrato lo svolgimento a porte chiuse. Quanto al valore del colloquio, il Collegio ha precisato che, per come legittimamente disciplinato, esso ha natura latamente selettiva e non è equiparabile a una prova orale, essendo volto a discutere gli impegni della posizione e il contributo personale del candidato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l’anomalia nell’utilizzo delle schede autoprodotte, ritenendo tale modalità procedurale legittima in quanto l’Amministrazione può acquisire schede personali per valutare ulteriormente il percorso e i dati rilevanti dei candidati, essendo indimostrata la loro potenzialità decettiva. Nel merito, i candidati sono risultati molto prossimi e la controinteressata ha conseguito un giudizio più positivo sui profili ritenuti preminenti, quali la gestione di team e di progetti complessi, con coerenza tra la motivazione discorsiva e la griglia numerica.
Il TAR ha confermato gli orientamenti giurisprudenziali circa l’ampia discrezionalità della Commissione nella valutazione dei titoli, sindacabile solo per incoerenza, irragionevolezza o erronea applicazione dei criteri, e ha ritenuto il voto numerico idoneo a rappresentare sinteticamente la valutazione. Ha infine respinto il terzo motivo, relativo all’accesso, poiché gli atti erano stati tempestivamente ostesi e l’interesse residuo ai punteggi del terzo classificato non era specificato come influente sulla difesa, mentre i punteggi del colloquio risultavano inesistenti.
Nota della Redazione
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