Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento: la sentenza di merito favorevole rende superfluo l’accertamento dell’ottemperanza (TAR Lazio n. 13862 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intervenuto pagamento, in corso di causa, dell’importo dovuto in esecuzione di una sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm.. L’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato non è più necessario quando la condanna è stata integralmente soddisfatta. In tale evenienza, l’Amministrazione, pur avendo adempiuto, è da considerarsi virtualmente soccombente e va pertanto condannata al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione II Lavoro, la sentenza n. 10356/2023 che dichiarava il suo diritto a percepire la somma di euro 1.518,15 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per l’annualità scolastica 2021/2022. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione a tale pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione resistente aveva prodotto in atti, in data 7 luglio 2026, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento integrale della somma dovuta in favore della ricorrente. Tale adempimento, essendo intervenuto nel corso del giudizio, ha reso non più necessario l’accertamento che costituiva l’oggetto della domanda di ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che codifica il principio per cui non vi è più interesse a decidere quando la pretesa sostanziale azionata risulta comunque soddisfatta. L’esito del giudizio non è pertanto l’accoglimento del ricorso, ma la definizione per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’obiettivo perseguito dalla ricorrente è stato conseguito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha precisato che, nonostante l’adempimento, l’Amministrazione deve essere considerata virtualmente soccombente, avendo dato causa al giudizio con il suo comportamento inerte. Essa è stata pertanto condannata al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *