Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2851 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte e debitamente notificata, determina l’estinzione del giudizio senza bisogno di una pronuncia nel merito. L’accordo delle parti sulla compensazione delle spese, manifestato attraverso l’accettazione della richiesta di compensazione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm. L’estinzione per rinuncia non implica alcuna valutazione nel merito della fondatezza delle censure proposte dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Questore aveva revocato il suo passaporto e disposto il ritiro di ogni altro documento valido per l’espatrio, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, accettata dall’Avvocatura dello Stato costituita per le amministrazioni intimate.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia al ricorso, depositata in data 18 marzo 2026 e debitamente notificata, integra gli estremi della fattispecie estintiva disciplinata dall’art. 35, comma 2, lett. b) e dall’art. 44 cod. proc. amm.. La manifestazione di volontà proveniente dalla parte ricorrente, ritualmente comunicata, non incontra alcuna opposizione delle parti intimate e produce l’effetto di definire il processo senza una decisione nel merito.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, dando atto che l’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle spese di lite ne giustifica l’integrale compensazione. Nessuna valutazione è stata espressa in ordine al fumus delle censure dedotte dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca del passaporto, essendo la pronuncia interamente assorbita dalla sopravvenuta rinuncia.
La sentenza ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento UE 2016/679, in ragione della natura dei dati trattati nel giudizio attinenti alla documentazione di espatrio.
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Nota della Redazione
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