La definizione agevolata del payback dispositivi medici estingue l’obbligazione e determina la cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13742 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata disciplinata dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo satisfattivo dell’obbligazione di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, che si intende assolta con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Ne deriva che i giudizi pendenti avverso i provvedimenti regionali di ripiano, rispetto ai quali l’azienda abbia documentato l’avvenuto versamento in misura ridotta, debbono essere definiti con declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con i quali la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione al meccanismo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per dispositivi medici (payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione ad atti ulteriori adottati dalla medesima regione in attuazione del medesimo meccanismo.

Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018, subordinata al versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. La società ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento in misura ridotta e ha chiesto la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con dichiarazione versata in atti, ha rappresentato e documentato di aver versato alla Regione Emilia-Romagna l’importo di ripiano nella misura rideterminata ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Regione Emilia-Romagna, costituitasi in resistenza, ha confermato il versamento della quota ridotta da parte della società, producendo la determinazione dirigenziale contenente l’elenco delle aziende che hanno effettuato il versamento ai sensi della disposizione sopravvenuta, nella quale figura anche la società ricorrente. Anche le amministrazioni statali intimate hanno preso atto delle dichiarazioni rese in ordine all’avvenuto pagamento in misura ridotta.

Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce delle sopravvenienze occorse lite pendente e delle richieste concordi delle parti, il giudizio potesse essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. La definizione agevolata, infatti, realizza un subentrante assetto di interessi che priva di persistente utilità la decisione del ricorso, determinando il venir meno dell’interesse alla trattazione della controversia.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione dell’esito della controversia e della espressa richiesta della società ricorrente, alla quale le controparti processuali non hanno opposto resistenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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