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Diritto del giudice di pace a ferie, TFR e tutela previdenziale come lavoratore comparabile (TAR Lazio n. 13666 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il magistrato onorario con funzioni di giudice di pace, nominato per un periodo limitato, rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato ai sensi della clausola 2 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. La clausola 4 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che escluda il giudice di pace da ogni diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto e alla tutela previdenziale e assistenziale, quando tale esclusione non sia sorretta da ragioni oggettive attinenti alla natura delle mansioni e alle qualifiche richieste. L’abusiva reiterazione di rapporti a termine va sanzionata con il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, parametrato alla retribuzione del magistrato ordinario. L’eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento quando l’esercizio del diritto sia stato impedito da un consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale contrario al diritto dell’Unione.

Il Fatto

La ricorrente, giudice di pace in servizio dal 29.11.2002 al 16.4.2014, aveva adito il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della natura subordinata del proprio rapporto con il Ministero della Giustizia e il riconoscimento di un trattamento economico e normativo non discriminatorio rispetto ai magistrati ordinari, oltre alla tutela previdenziale e al risarcimento per l’abusiva reiterazione di incarichi a termine. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1341/2020, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 315/2023, aveva confermato tale orientamento. La ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR Lazio, che accoglieva una analoga domanda con sentenza poi riformata dal Consiglio di Stato n. 2716/2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, richiamata integralmente la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716/2026, ha accolto il ricorso. Il Collegio ha innanzitutto respinto l’istanza di rinvio avanzata dalla ricorrente in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, rilevando che il rinvio ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è consentito solo per casi eccezionali.

Nel merito, il giudice ha applicato i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 aprile 2022, C-236/20, secondo cui il giudice di pace è un lavoratore a tempo determinato e la sua esclusione da ogni diritto alle ferie e alla tutela previdenziale è inammissibile ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro. La Corte ha precisato che le differenze nelle modalità di reclutamento non costituiscono ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità, dovendo tali ragioni attenere alla natura delle mansioni e alle qualifiche richieste.

Quanto al parametro retributivo, il Collegio ha individuato nella classe stipendiale HH03 del magistrato ordinario — tra la fine del tirocinio e la prima qualifica — il riferimento per la quantificazione delle ferie non godute e del TFR, con eventuale applicazione del principio pro rata temporis in caso di attività a tempo parziale.

Il TAR ha inoltre accolto la domanda risarcitoria per l’abuso di rapporti a termine, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016 e la Corte di Giustizia UE, sentenza 5 settembre 2025, C-253/24 (causa Pelavi), che ha riconosciuto l’adeguatezza della stabilizzazione introdotta dal d.lgs. n. 116/2017 come sanzione effettiva. L’indennità, liquidata in via equitativa, è stata determinata in 14 mensilità della retribuzione del magistrato ordinario, considerata la lunga durata del servizio e il comportamento recidivo dell’amministrazione.

Da ultimo, il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione, disapplicando l’orientamento giurisprudenziale che ne afferma l’operatività in presenza di norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione: sino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 16 luglio 2020, C-658/18, un consolidato indirizzo nazionale negava ogni assimilazione tra giudici di pace e magistrati togati, sicché l’eccezione avrebbe svuotato di effetto utile le tutele europee. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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