Il criterio numerico di ammissione alle prove successive non viola il principio meritocratico (TAR Lazio n. 13665 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta di una procedura concorsuale mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, anziché attraverso la predeterminazione di una soglia minima di sufficienza. Tale modalità selettiva non contrasta con il principio meritocratico, poiché nel numero degli ammessi sono ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati. La previsione di soglie di ammissione differenziate su base regionale non viola il principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale.
Il Fatto
Alcuni candidati partecipavano alle prove preselettive del concorso ordinario per Dirigenti scolastici per la regione Sicilia, conseguendo un punteggio superiore alla soglia minima nazionale ma inferiore alla soglia di ammissione determinatasi per la regione. Con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, impugnavano gli esiti e gli atti della procedura, deducendo l’illegittimità dei Quadri di riferimento pubblicati poco prima delle prove, la mancata pubblicazione della banca dati dei quiz e la diversificazione delle soglie di sufficienza tra le regioni.
Il ricorso era esteso agli atti successivi della procedura, fino alle graduatorie finali di merito, lamentando l’esclusione dall’accesso alle prove scritte e orali. Si costituivano l’Amministrazione e numerosi controinteressati ad opponendum, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per carenza di identità di posizioni tra i ricorrenti, ravvisando un conflitto di interessi tra gli stessi: ciascuno ha interesse all’esclusione degli altri in vista della competizione concorsuale. L’orientamento richiamato esclude l’ammissibilità dell’azione collettiva quando manchi l’identità di situazioni sostanziali e processuali richiesta dalla giurisprudenza.
Il Collegio ritiene comunque di esaminare il merito delle censure, ritenendole infondate. Quanto ai vizi relativi alla preparazione dei candidati, rileva che i tempi di pubblicazione dei Quadri e la mancata pubblicazione della banca dati non hanno inciso sulla par condicio, trattandosi di aspetti comuni a tutti i concorrenti e non essendo dimostrato l’assertivo pregiudizio alla preparazione, riferito a una platea già qualificata.
Sulla soglia di ammissione, il Tribunale ritiene legittima la scelta di individuare gli ammessi mediante un criterio numerico rapportato ai posti, coerente con il principio meritocratico: nel numero degli ammessi risultano ricompresi i candidati con i punteggi più elevati. La previsione di due distinte soglie risponde a finalità differenti e non presenta profili di contraddittorietà, rientrando nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
La diversificazione regionale delle soglie è conseguenza diretta dell’articolazione regionale della procedura, fondata sull’art. 29 d.lgs. n. 165/2001, che presuppone distinte graduatorie. Il Collegio esclude la violazione del principio di uguaglianza, poiché la parità di trattamento va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. La tesi di parte ricorrente, favorevole a una soglia unica nazionale, determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo verso la soglia meno meritoria.
Il ricorso e i motivi aggiunti, che prospettano solo vizi derivati, sono respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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