Silenzio della P.A. e condanna alle spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 2619 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’accoglimento dell’istanza del privato intervenuto nel corso del giudizio integra il pieno soddisfacimento della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’accoglimento spontaneo, ma avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, è indice della fondatezza della pretesa azionata e consente al giudice di dichiarare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione. Ne consegue la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate secondo i parametri di legge. Il principio della soccombenza, pur nella sua dimensione virtuale, governa la regolazione delle spese anche quando la domanda non è definita nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un terreno confinante con un torrente, ha presentato in data 27.03.2025 una diffida all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Con tale atto ha chiesto l’esecuzione di interventi di ripristino della sottofondazione del muro d’argine e delle opere necessarie alla tutela della proprietà confinante, oltre che al normale equilibrio idrogeologico.
In assenza di riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 22.05.2025 e depositato il giorno successivo. Ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, l’ordine di provvedere entro un termine breve e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, richiamando i principi di buon andamento e imparzialità.
La Motivazione della Corte
L’Amministrazione si è costituita il 29.05.2025. In data 8.08.2025 il ricorrente ha versato in atti documentazione dalla quale emerge che la resistente, nei primi giorni di agosto, ha dato seguito all’istanza.
Alla camera di consiglio del 10.09.2025 parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sul pagamento delle spese. La resistente ha domandato la compensazione.
Il Collegio, esaminata la documentazione e le dichiarazioni del difensore, ha rilevato che l’Amministrazione ha accolto l’istanza con pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e conseguimento del bene della vita aspirato. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone tale declaratoria quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta.
Sul punto delle spese, il Tribunale ha ricostruito la soccombenza virtuale. L’accoglimento spontaneo dell’istanza, essendo intervenuto solo in seguito alla proposizione del ricorso e dunque in pendenza del giudizio, vale come indice della fondatezza della pretesa processuale. Da ciò deriva la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza.
La liquidazione è stata operata in misura pari a € 800,00, oltre oneri accessori di legge. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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