Effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità sui rapporti pendenti (TAR Lazio n. 13641 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, ai sensi dell’art. 136 Cost., ne determina la cessazione dell’efficacia con effetto ex tunc, non essendo la norma più applicabile ai rapporti sorti in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. L’efficacia retroattiva incontra il solo limite dei rapporti esauriti, ossia di quelli consolidati per avvenuta formazione del giudicato, per definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, o per decorso di termini di prescrizione o decadenza. La tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento impedisce il consolidamento degli effetti dell’atto e la conseguente creazione di un rapporto esaurito in favore del candidato nominato. Ne consegue l’illegittimità sopravvenuta della delibera di nomina fondata sulla disposizione dichiarata incostituzionale, con obbligo per l’Amministrazione di rinnovare la valutazione dei concorrenti senza applicare il limite massimo di dieci anni di anzianità.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura selettiva per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace, indicando quale sede di preferenza l’Ufficio del Giudice di Pace di Portoferraio. A causa del limite massimo di dieci anni di anzianità rilevante ai fini del punteggio, previsto dal bando in recepimento dell’art. 4, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 116/2017, alla ricorrente veniva attribuito il punteggio massimo di 3.650 punti, nonostante vantasse un’iscrizione all’Albo più risalente rispetto alla candidata poi nominata. La controinteressata, pur avendo lo stesso punteggio tabellare, prevaleva per la minore età anagrafica. Con la delibera del 17 dicembre 2025 il CSM nominava la controinteressata, e la ricorrente impugnava tale atto unitamente al decreto ministeriale di nomina e agli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione, che deduceva la tardiva impugnazione della graduatoria di ammissione al tirocinio. La graduatoria di ammissione al tirocinio, essendo atto prodromico rispetto al conferimento dell’incarico, non costituisce atto terminale della procedura: l’atto concretamente lesivo è la delibera di nomina, tempestivamente impugnata dalla ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza Corte Costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 116/2017, limitatamente alle parole “con il limite massimo di dieci anni di anzianità”, per violazione dell’art. 76 Cost., avendo il limite decennale determinato una pratica inversione dell’ordine di preferenza dei criteri previsti dalla legge delega, favorendo i candidati più giovani a discapito di quelli con maggiore esperienza professionale.
Quanto all’eccezione di rapporto esaurito, il TAR ha ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, essendo la norma dichiarata incostituzionale considerata tamquam non fuisset. L’efficacia retroattiva incontra il limite dei soli rapporti ormai consolidati per formazione del giudicato, definitività di provvedimenti non più impugnabili o decorso di termini di prescrizione e decadenza.
Nella fattispecie, la delibera di nomina del 17 dicembre 2025 era stata ritualmente impugnata dalla ricorrente, che aveva così impedito il consolidamento degli effetti dell’atto e la creazione di un rapporto esaurito in favore del candidato nominato. Ne discende l’illegittimità sopravvenuta degli atti gravati in quanto fondati su una disposizione dichiarata incostituzionale.
Il ricorso è stato accolto, con l’obbligo per il CSM di rinnovare la valutazione dei concorrenti relativamente al requisito della maggiore anzianità professionale, senza applicare il limite massimo decennale, in conformità alla citata pronuncia della Consulta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.