Sindacabilità delle prove concorsuali e quesiti giuridici (TAR Lazio n. 13509 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti somministrati in una prova di concorso rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice sostituire il proprio sindacato a quello della commissione esaminatrice. La natura giuridica degli argomenti oggetto della prova selettiva non rende più intenso il sindacato del giudice, che resta limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità delle scelte compiute dall’Amministrazione. Le risposte considerate esatte dalla commissione, in presenza di plausibili margini interpretativi dei quesiti, non possono essere sostituite da quelle del candidato, salvo che sia fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza della predisposizione dei quesiti o delle risposte. La correzione in autotutela di un solo quesito non smentisce, anzi conferma, che le decisioni sul contenuto dei quesiti rientrano nel merito amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha partecipato alla selezione per l’accesso al corso intensivo di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, disciplinato dall’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2023, e attuato con il D.M. n. 107/2023. All’esito della prova scritta, svoltasi il 6 maggio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attribuito alla candidata un punteggio comunque superiore alla soglia minima di accesso alle prove successive, ma ritenuto inferiore a quello dovuto, per l’erroneità di alcuni quesiti di contenuto giuridico.
La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione, chiedendo la rettifica del punteggio, e ha poi esteso il gravame alla graduatoria nazionale di merito approvata con i decreti prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, n. 2206 del 19 agosto 2024 e n. 3827 del 18 dicembre 2025, deducendo l’illegittimità derivata di tali provvedimenti per la mancata correzione di tutti i quesiti erronei segnalati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso con le sentenze n. 24160 del 2025, n. 6950 del 2026 e n. 9749 del 2026, secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Il Collegio ha quindi escluso che, nel caso di specie, potesse ravvisarsi una manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità del quesito contestato, ritenendo le risposte indicate come esatte dalla commissione le uniche sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano mere alternative con funzione di “distrattori” ai fini della verifica della solidità della preparazione del candidato.
La Corte ha disatteso la tesi della ricorrente secondo cui il merito delle risposte ai quesiti sarebbe pienamente sindacabile dal giudice amministrativo quando la prova verta su contenuti tecnico-giuridici. Una simile impostazione — è stato evidenziato — determinerebbe una tutela differenziata a seconda della natura delle materie oggetto della prova, sovrapponendo il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione di concorso, trasformando il giudizio in un accertamento diretto dell’idoneità del candidato.
Il Collegio ha infine ritenuto infondate le censure relative al difetto di motivazione dell’autotutela parziale esercitata dall’Amministrazione, che aveva corretto un solo quesito, affermando che la scelta di non modificare anche gli altri items contestati costituisce espressione del merito amministrativo, non sindacabile dal giudice. In ragione dell’infondatezza del ricorso, la Corte ha dichiarato non necessaria l’acquisizione dei provvedimenti di validazione della banca dati predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico e da Formez PA, non ravvisando alcuna utilità processuale per la parte ricorrente, già utilmente collocata in graduatoria.
Nota della Redazione
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