Obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato sul diritto alla Carta del docente per i supplenti (TAR Lazio n. 13489 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notificazione della sentenza passata in giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’Amministrazione, rimasta silente e non fornitrice di chiarimenti, legittima l’accoglimento della domanda volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta in sede di cognizione, ma è tenuto a ordinarne l’esecuzione, anche nominando fin da subito un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva decorso il termine assegnato all’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Velletri una sentenza che, disapplicando l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva i supplenti dall’erogazione della Carta del docente, ne aveva dichiarato il diritto a ricevere buoni di spesa per la formazione per un importo complessivo di euro 2.500,00.

Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito dato esecuzione a tale statuizione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando la mancata attuazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando la regolare notificazione della sentenza ai fini esecutivi e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito alcun chiarimento in merito all’esecuzione della sentenza, né aveva dimostrato un proprio adempimento. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui, in tema di onere della prova tra debitore e creditore, spetta al debitore dimostrare di aver eseguito la prestazione, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa attorea, considerando l’inadempimento provato dalla mancata allegazione di circostanze contrarie.

Il TAR ha quindi chiarito che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando fin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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