L’ottemperanza non può estendere il giudicato agli interessi non statuiti (TAR Lazio n. 13483 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza è tenuto a dare esecuzione al giudicato in modo esattamente conforme al dictum della sentenza azionata, senza poter introdurre obbligazioni ulteriori rispetto a quelle in essa consacrate. Ne consegue che, ove il titolo esecutivo abbia riconosciuto esclusivamente l’importo nominale del beneficio, senza alcuna statuizione — espressa o implicita — su interessi legali o rivalutazione monetaria, la relativa domanda di condanna proposta in sede di ottemperanza deve essere respinta. L’eventuale richiesta di penalità di mora, infine, non può essere accolta allo stato, potendo trovare ingresso solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente agiva dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio per il valore nominale complessivo di euro 1.000,00.

La sentenza era passata in giudicato ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. A fronte della persistente inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva il ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo inoltre la condanna al pagamento degli interessi legali ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione e che risultava per tabulas la mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva svolto attività difensiva.

La pronuncia si concentra, tuttavia, sul perimetro dell’obbligo esecutivo. Il Collegio ha chiarito che la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali deve essere respinta, poiché la sentenza ottemperanda aveva condannato l’Amministrazione al riconoscimento del solo importo nominale, senza alcuna statuizione sugli accessori. In assenza di un titolo giudiziale che riconosca il diritto a tali accessori, il giudice dell’ottemperanza non può ampliare il contenuto del giudicato, la cui esecuzione deve essere esattamente conforme a quanto deciso.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio non ha ritenuto sussistenti allo stato i presupposti per la condanna, precisando che vi si potrà provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *