Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 13259 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la regione, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, approva l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa e quantifica il relativo importo dovuto costituisce attività meramente attuativo-esecutiva, priva di margini di discrezionalità anche tecnica. Essa non implica una spendita di potere autoritativo, instaurandosi tra l’amministrazione e l’impresa un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Restano devolute al giudice amministrativo le censure avverso gli atti ministeriali e l’accordo Stato-Regioni che fissano il tetto di spesa e certificano lo sforamento, da ritenersi infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Sardegna le ha attribuito una somma di 27.286,85 euro, a titolo di payback, per il superamento del tetto di spesa regionale negli anni 2015-2018. L’atto regionale costituiva attuazione del decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione dello sforamento e delle linee guida del 6 ottobre 2022, nonché dell’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che fissava il tetto al 4,4%. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del meccanismo per la sua natura retroattiva, la lesione dell’affidamento e l’alterazione dell’equilibrio economico delle gare, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale. Ha inoltre contestato la quantificazione della quota al lordo dell’IVA e l’inclusione dei ricavi da servizi accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che la mera pendenza di giudizi di appello su precedenti pronunce non integri le “situazioni eccezionali” richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per il differimento della trattazione. Nel merito, la domanda di annullamento degli atti ministeriali è stata rigettata: il sistema del payback, già noto alle imprese sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, non lede l’affidamento né altera le procedure di gara, operando “ab externo” sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non sulla rimodulazione dei contratti. La Corte ha richiamato la sentenza n. 140 del 2024, che ha escluso profili di illegittimità costituzionale, qualificando il prelievo come contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

Quanto ai provvedimenti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni dal comma 9-bis si sostanzia in una verifica tecnico-contabile del fatturato delle imprese, nella compilazione dell’elenco e nell’iscrizione in bilancio del credito: attività interamente vincolata, priva di profili discrezionali. L’atto regionale non è espressione di potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico sul quantum debeatur, che radica la controversia in un rapporto paritario “a valle” del potere, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione richiamata in motivazione.

Infondate sono state altresì ritenute le censure sulla base imponibile: la nozione di fatturato, al lordo dell’IVA, è inequivoca nell’art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, e la mancata distinzione tra costo del dispositivo e servizi accessori è imputabile alla stessa impresa, che avrebbe dovuto fatturare correttamente le diverse prestazioni. La pronuncia, in parte di rigetto e in parte di inammissibilità, compensa le spese e indica il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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