Giudicato non sindacabile in sede di ottemperanza: l’amministrazione inadempiente è condannata a eseguire e si nomina il commissario ad acta (TAR Lazio n. 13094/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non consente di sindacare i presupposti del giudicato, ma è volto esclusivamente a verificarne l’esecuzione. L’amministrazione che, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia ottemperato alla sentenza di condanna passata in giudicato, e non abbia fornito chiarimenti in ordine alle ragioni dell’inadempimento, è condannata a eseguire la decisione. In caso di infruttuoso decorso del termine concesso, il giudice nomina fin da ora il commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico e al pagamento delle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione ai fini esecutivi. Ritenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alle statuizioni di condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la regolare passata in giudicato della sentenza e la sua notificazione nelle forme di legge. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, la competenza a pronunciarsi spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

L’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. A fronte dell’allegato inadempimento, il mancato contraddittorio sostanziale ha condotto il Tribunale ad applicare il principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.

Il Collegio ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo l’amministrazione limitarsi a dare esecuzione alla decisione. In accoglimento del ricorso, è stato ordinato al Ministero di ottemperare nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente. Il Tribunale ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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