L’atto meramente confermativo di un diniego di rimodulazione è inammissibile (TAR Abruzzo n. 176 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso avverso un atto meramente confermativo, ossia quella nota con cui l’Amministrazione ribadisce una decisione già assunta, senza alcuna nuova istruttoria, rivalutazione degli interessi o nuovo apprezzamento dei fatti. La distinzione rispetto all’atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, risiede proprio nello svolgimento di una rinnovata valutazione della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Il diniego di autotutela che non compia una nuova valutazione degli interessi in gioco non è autonomamente impugnabile, pena l’elusione dei termini perentori di decadenza dall’impugnazione degli atti originari. La natura dirigenziale della nota impugnata è indice ulteriore della sua natura non provvedimentale, non potendo essa modificare atti adottati dall’organo di governo regionale.
Il Fatto
Una società, gestore di una residenza sanitaria assistenziale, era subentrata nelle autorizzazioni e negli accreditamenti di una precedente cooperativa. Inizialmente autorizzata per 90 posti letto, la struttura aveva ottenuto l’attivazione di tre moduli per complessivi 55 posti letto, di cui 28 contrattualizzati. In sede di accreditamento definitivo, il numero era stato confermato in 54 posti letto complessivi. Con istanza del 14 aprile 2017, la società chiedeva la rimodulazione dei posti letto, mantenendo il totale ma variandone la ripartizione tra le diverse tipologie. La Regione, con la nota impugnata, negava tale richiesta, affermando che la struttura disponeva solo di 28 posti letto, in applicazione del decreto commissariale n. 117/2016 e della delibera di giunta n. 129/2017.
La ricorrente impugnava la nota, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, la contraddittorietà con gli atti precedenti, l’irragionevolezza e la carenza di istruttoria, nonché la violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria difensiva dell’Amministrazione, depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a., accogliendo la relativa eccezione della ricorrente. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’atto impugnato negava la rimodulazione dei posti letto sul presupposto che la struttura non avesse più 54 posti letto complessivi ma solo 28, in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 117/2016 e della delibera di giunta n. 129/2017. Tale delibera, peraltro, non indicava una nuova previsione di posti letto, ma si limitava a confermare la dotazione già assegnata, includendo la società tra le strutture accreditate.
Dal tenore dell’atto impugnato emergeva come lo stesso non disponesse alcunché nei confronti della ricorrente, limitandosi a confermare la situazione di fatto preesistente. L’oggetto della nota era il riscontro alle osservazioni presentate dalla società dopo l’adozione della delibera n. 129/2017. L’istanza di rimodulazione, non allegata agli atti, era stata qualificata dal Collegio come istanza di autotutela, volta all’aumento dei posti letto, alla quale l’Amministrazione aveva dato riscontro negativo senza innovare la situazione esistente.
L’assetto di interessi tra Regione e ricorrente era stato definito dapprima dal decreto commissariale n. 117/2016 e poi dalla delibera di giunta n. 129/2017, atti non impugnati. La nota gravata costituiva una mera comunicazione con cui l’Amministrazione ribadiva la situazione di fatto e di diritto già esistente. Inoltre, trattandosi di una nota dirigenziale, essa non avrebbe potuto comunque modificare provvedimenti di competenza dell’organo di governo regionale. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui ricorre l’atto meramente confermativo quando è ribadita la decisione assunta nell’atto precedente senza alcuna rivalutazione degli interessi né nuovo apprezzamento dei fatti, citando TAR Piemonte n. 229 del 2023 e Consiglio di Stato n. 3485 del 2023.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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