L’offerta resta valida nonostante il richiamo ai servizi del produttore (TAR Lazio n. 10258 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara per la fornitura di beni con accordo quadro a listino, le dichiarazioni contenute nella relazione tecnica dell’offerente che richiamano i servizi di garanzia e assistenza del produttore degli apparati non integrano un avvalimento non dichiarato ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, né rendono l’offerta irrituale, quando le prestazioni descritte costituiscono qualità intrinseche del prodotto e non requisiti soggettivi di partecipazione. Le prescrizioni della lex specialis relative alla forma dell’offerta vanno interpretate alla luce del principio del risultato, sicché la suddivisione della relazione tecnica in più allegati, anche parzialmente redatti in lingua inglese, non determina l’esclusione ove non sia dimostrato un concreto pregiudizio alla valutazione della Commissione o alla par condicio tra i concorrenti. I punteggi attribuiti all’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di manifesta illogicità o travisamento di fatto.

Il Fatto

RAI indiceva una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro a listino per la fornitura di sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara, la società ricorrente si collocava seconda in graduatoria mentre la concorrente risultava prima; la Stazione appaltante aggiudicava quindi la gara a quest’ultima.

Avverso l’aggiudicazione la società ricorrente deduceva tre motivi: la presunta imputabilità sostanziale dell’offerta dell’aggiudicataria al produttore degli apparati, con conseguente configurazione di un avvalimento irrituale; plurime irregolarità formali dell’offerta tecnica; l’erronea attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo rilevando che la disciplina di gara consentiva la partecipazione di operatori non produttori e inglobava nell’oggetto della fornitura anche i servizi di garanzia e supporto come predicati dei beni stessi. I richiami al produttore contenuti nella relazione tecnica dell’aggiudicataria, pertanto, non costituivano una forma di disimpegno dalla responsabilità dell’offerta ma l’assunzione diretta dell’impegno a garantire la conformità del prodotto alla lex specialis. Tali prestazioni non integrano un avvalimento, istituto che soccorre il partecipante carente dei requisiti soggettivi di partecipazione, nella specie pacificamente posseduti dall’aggiudicataria.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha richiamato il principio per cui le prescrizioni della lex specialis vanno interpretate alla luce del principio del risultato, evitando formalismi privi di concreta finalità di tutela. L’articolazione della relazione in più allegati non aveva impedito alla Commissione una piena valutazione dell’offerta, mentre l’uso della lingua inglese, di estensione contenuta, era limitato a estratti di manuali tecnici per i quali la Guida alla redazione ne ammetteva espressamente l’utilizzo.

Sul terzo motivo, il Collegio ha ricordato che le valutazioni della Commissione sull’offerta tecnica costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Le censure della ricorrente miravano a sovrapporsi a detta valutazione senza offrire elementi concreti di travisamento; con specifico riferimento alla funzione di autoframing, la licenza software installata sul dispositivo costituiva mera modalità di attivazione di funzionalità già presenti nell’hardware, sicché la valutazione della Commissione non risultava viziata.

Il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé motivazione adeguata, con conseguente infondatezza anche della censura per difetto di istruttoria e motivazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *