L’annotazione ANAC della risoluzione per grave inadempimento e l’insussistenza di un ruolo arbitrale dell’Autorità (TAR Lazio n. 13062 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, l’Anac non riveste un ruolo arbitrale e non deve valutare la fondatezza dei fatti posti a base della segnalazione, ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, senza esprimersi sulla legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante. L’obbligo di motivazione sull’utilità della notizia è alleggerito quando la segnalazione riguardi un provvedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, poiché il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione di utilità. L’archiviazione della segnalazione è doverosa solo in caso di manifesta infondatezza, ossia quando una questione di fatto o di diritto emerga con immediata percepibilità dalla piana lettura degli atti, senza necessità di approfondimenti istruttori. L’Autorità è tenuta a garantire la completezza espositiva dell’annotazione, dando conto sinteticamente delle diverse ricostruzioni dei fatti emerse in sede istruttoria.

Il Fatto

Una società consortile stabile, aggiudicataria di un appalto per la costruzione di un asilo, aveva stipulato il contratto con il Comune di Ferrara. Insorta una vertenza con il subappaltatore, la ricorrente lamentava il mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante, che riteneva di dover corrispondere la somma direttamente al subappaltatore, trattandosi di microimpresa ai sensi dell’art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016. Dopo l’intimazione ad adempiere e la comunicazione di intervenuta risoluzione di diritto da parte della società, il Comune adottava una determina di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, segnalata all’Anac, che disponeva l’annotazione nel Casellario informatico. La società impugnava il provvedimento, sostenendo l’illegittimità dell’annotazione per carenza dei presupposti e l’omessa valutazione delle proprie difese.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 attribuisce all’Anac la gestione del Casellario informatico e il potere di stabilire le informazioni utili, tra cui rientrano i provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio.

Il Collegio ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che l’obbligo motivazionale sull’utilità della notizia sia alleggerito per i fatti qualificabili come illeciti professionali gravi e che l’Autorità non possa sostituirsi né alla stazione appaltante né al giudice ordinario nella valutazione circa la sussistenza dell’inadempimento. L’Anac esercita un potere di accertamento dell’esistenza dei fatti e non di valutazione della loro fondatezza, come ribadito anche da Cons. Stato, sez. V, n. 9226 del 2025.

Quanto alla dedotta omessa considerazione delle proprie difese, il Tribunale ha evidenziato che la ricostruzione della ricorrente, incentrata esclusivamente sull’omesso pagamento della fattura, trascurava le risultanze della determina di risoluzione comunale, dalla quale emergevano gravi ritardi, inadempienze e l’abbandono del cantiere. La documentazione versata in atti non ha smentito tale quadro. La vicenda non presentava i caratteri di straordinarietà che avrebbero imposto all’Anac un approfondimento istruttorio.

La notizia annotata non era qualificabile come manifestamente infondata: la valutazione sulla gravità dell’inadempimento era rimessa alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice ordinario. L’annotazione assumeva quindi carattere satisfattivo della finalità di completezza informativa del Casellario, essendo onere dell’Anac solo quello di dare conto, in modo completo, delle diverse versioni dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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