Budget case di cura, nessun nesso automatico con i posti letto accreditati (TAR Sicilia n. 3690 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione del budget assegnato alle case di cura private accreditate non è correlata in modo diretto e obbligato al numero dei posti letto contrattualizzati. La quantificazione dipende dalle risorse regionali effettivamente disponibili e dai criteri fissati per la loro ripartizione. È pertanto legittima la scelta dell’Amministrazione regionale di agganciare il budget dell’anno a quello dell’anno precedente, nonché gli atti applicativi dell’azienda sanitaria. La fase di contrattazione tra azienda sanitaria e struttura privata non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica, ma costituisce ripartizione di risorse pubbliche nel rispetto delle direttive regionali. Ne deriva che non rientra nei poteri dell’azienda sanitaria assegnare budget maggiorati o personalizzati in difformità dai criteri regionali approvati.

Il Fatto

La casa di cura ricorrente, struttura accreditata e convenzionata, aveva acquisito per incorporazione altra società, assumendo la titolarità di ulteriori posti letto. Con ricorso notificato nell’aprile 2021 impugnava il decreto assessoriale regionale della salute n. 96 dell’11 febbraio 2021, lamentando che, per l’anno 2020, non fosse stata prevista alcuna valorizzazione budgetaria per i 31 posti letto riconosciuti da una pronuncia del giudice amministrativo d’appello e per i 7 afferenti alla società incorporata.

Con motivi aggiunti dell’estate 2021 la ricorrente impugnava anche il contratto di assegnazione del budget stipulato con l’azienda sanitaria provinciale, censurando in via derivata il provvedimento regionale e deducendo il contrasto della clausola di salvaguardia con i parametri costituzionali sulla tutela giurisdizionale. Chiedeva altresì il risarcimento del danno. L’Amministrazione regionale e l’azienda sanitaria si costituivano, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto richiamato la sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, n. 1017/2019, confermata dal CGA n. 271 del 2022, che aveva escluso l’obbligo dell’Amministrazione di computare quei posti letto nella quantificazione del budget. Tale decisione si fondava sul principio espresso dal CGA n. 32 dell’8 febbraio 2016: non sussiste alcuna correlazione diretta e obbligata tra posti letto contrattualizzati e budget, poiché quest’ultimo dipende dalle risorse disponibili e dai criteri di ripartizione. Ne consegue la legittimità della scelta regionale di ancorare il budget a quello dell’anno precedente e dei conseguenti atti applicativi.

Quanto alla clausola di salvaguardia, il Tribunale ha confermato l’orientamento già espresso nella sentenza n. 876 del 4 marzo 2024. La fase di contrattazione tra azienda sanitaria e struttura privata non è assimilabile a una libera contrattazione di mercato: essa costituisce ripartizione delle risorse regionali disponibili, nel rispetto dei criteri fissati a livello regionale per la tutela del diritto alla salute. L’azienda sanitaria non può discostarsi dalle direttive dei decreti di quantificazione per assegnare budget maggiorati o personalizzati, come ribadito dal CGA n. 438 del 2023.

Nel caso concreto, l’art. 11 del decreto assessoriale n. 96 del 2021 imponeva alle aziende sanitarie l’uso dello schema di contratto allegato, con previsione della cessazione della remunerazione e della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione. La clausola di salvaguardia, collocata nell’art. 9 dello schema, non era però stata autonomamente impugnata: il ricorso introduttivo censurava il decreto solo per la mancata valorizzazione dei posti letto. Il Collegio ne ha dedotto l’acquiescenza allo schema contrattuale, osservando che la lesione si era attualizzata già con l’approvazione del contratto tipo e che quel profilo andava contestato in quella sede.

Riconosciuta la legittimità dei provvedimenti rispetto alle censure dedotte, il Tribunale ha dichiarato infondata l’istanza risarcitoria. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi duemila euro da ripartirsi in parti uguali tra l’Amministrazione regionale e l’azienda sanitaria provinciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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