La diffida non lesiva non è impugnabile e il ricorso è inammissibile (TAR Lazio n. 13057 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida in senso stretto, che consiste nel formale avvertimento di ottemperare a un obbligo preesistente, non ha carattere novativo e non è immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario. La mera indicazione di un termine per adempiere non ne muta la natura endoprocedimentale. Ne consegue che il ricorso avverso tale atto è inammissibile per carenza di interesse, difettando il requisito della lesività. L’atto di diffida non impone al destinatario l’onere di una immediata impugnazione, che sorge solo con l’adozione dei successivi provvedimenti sfavorevoli.
Il Fatto
Una società produttrice di macchinari per l’automazione industriale impugnava la nota con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne aveva accertato la non conformità del macchinario ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I, punto 1.5.5, del d.P.R. n. 459/1996, invitandola a porre in essere le attività di conformazione entro novanta giorni. Il provvedimento traeva origine da un procedimento avviato a seguito di un verbale dell’organismo di vigilanza che segnalava il rischio di lesioni per contatto con i fili di taglio caldi. La ricorrente ne deduceva la violazione dei termini di conclusione del procedimento e contestava il merito della valutazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INAIL, osservando che l’Istituto aveva partecipato al procedimento con un parere tecnico, anch’esso impugnato tra gli atti presupposti. Ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, qualificando l’atto impugnato come diffida in senso stretto, avente natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva.
Il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui la diffida mette a conoscenza il destinatario delle carenze riscontrate e assegna un termine per conformarsi, senza vincolare la successiva azione amministrativa, che resta ipotetica e condizionata all’eventuale inottemperanza. Il provvedimento non recava, infatti, alcuna misura restrittiva, ma solo l’avvertimento di una loro possibile applicazione futura.
Poiché il procedimento era ancora in corso e le eventuali misure restrittive rappresentavano una mera eventualità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.