Risarcimento del danno da provvedimento illegittimo ed errore scusabile dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 13047 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione per i danni derivanti da un provvedimento illegittimo non consegue automaticamente all’annullamento giurisdizionale dell’atto. È necessaria la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato un pregiudizio, secondo un giudizio di regolarità causale. L’accertata illegittimità del provvedimento costituisce elemento fondante di una presunzione semplice in ordine alla sussistenza della colpa in capo all’Amministrazione. Tale presunzione può essere superata dimostrando di essere incorsa in un errore scusabile, determinato, tra l’altro, dall’incertezza del quadro normativo o dalla complessità della situazione di fatto.

Il Fatto

Una docente, abilitata all’estero, veniva esclusa, con provvedimento del 25 agosto 2021, dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze. Dopo aver ottenuto l’annullamento di tale atto in sede giurisdizionale, la docente proponeva un’azione di condanna contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittima esclusione, che le aveva impedito di ottenere una supplenza annuale per l’anno scolastico 2021/2022.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, richiamati i principi consolidati in materia di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, ha ribadito che la configurabilità dell’obbligo risarcitorio richiede, oltre all’illegittimità del provvedimento e al danno ingiusto, anche l’integrazione dell’elemento soggettivo della colpa. L’illegittimità dell’atto costituisce una presunzione semplice della colpa, che l’Amministrazione può vincere dimostrando la sussistenza di un errore scusabile.

Il Collegio ha ravvisato tale errore scusabile nel caso di specie. Al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione, il quadro normativo di riferimento risultava di non lineare intellegibilità, essendo composto da una pluralità di fonti succedutesi in breve tempo, tra cui l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, il d.m. n. 51 del 3 marzo 2021 e il sopravvenuto art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021.

La natura non univoca delle disposizioni da applicare è stata, inoltre, confermata dalla stessa sentenza di annullamento, che aveva disposto la compensazione delle spese di lite proprio in ragione della “novità e peculiarità delle questioni trattate”. A ciò si aggiunge l’oggettiva complessità interpretativa della materia del riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Alla luce di tali elementi, la Corte ha concluso che l’Amministrazione fosse incorsa in un errore scusabile, circostanza che esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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