Conguagli idrici ex art. 31 Delibera AEEGSI 643/2013: recupero solo secondo il Metodo Tariffario Normalizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 1110 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere ai sensi dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 ricomprendono esclusivamente le somme che potevano essere addebitate agli utenti in base alla disciplina tariffaria del d.m. 1° agosto 1996, istitutivo del Metodo Tariffario Normalizzato, senza che la delibera possa avere efficacia retroattiva né legittimare il recupero di importi ulteriori rispetto a quelli allora pretendibili. La prescrizione quinquennale del credito per conguagli decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., solo dal momento in cui l’Ente d’ambito abbia provveduto alla quantificazione e approvazione degli importi, dovendosi escludere un diritto azionabile anteriormente a tale adempimento.

Il Fatto

Il gestore del servizio idrico integrato della Sardegna ricorreva per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva confermato il rigetto della pretesa creditoria relativa ai conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005-2011, nonché l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del credito e la condanna al pagamento della sanzione per il ritardo nella risposta a un reclamo dell’utente. La questione era stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili sui conguagli per partite pregresse nel servizio idrico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 23858 del 2025, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che il Tribunale aveva errato nel rigettare la pretesa creditoria basandosi esclusivamente sulla irretroattività dei provvedimenti tariffari, senza verificare la conformità degli importi quantificati dall’Ente d’ambito ai criteri del d.m. 1° agosto 1996. La delibera AEEGSI n. 643/2013, infatti, disciplina solo le modalità di recupero dei conguagli, che restano determinati dalle norme tempo per tempo vigenti, con esclusione di qualsivoglia efficacia retroattiva degli atti amministrativi, non equiparabili agli atti normativi.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo, precisando che il credito per conguagli non poteva essere esercitato prima della quantificazione e approvazione da parte dell’Ente d’ambito, intervenuta solo dopo la delibera AEEGSI e il decreto del Commissario straordinario per la Sardegna del 2014. Il termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. decorre pertanto solo da tale momento, con conseguente insussistenza della prescrizione maturata.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui muoveva da un presupposto inesistente, essendo stata l’eccezione di prescrizione effettivamente esaminata dal giudice d’appello, mentre il terzo motivo è risultato inammissibile per novità e per carenza di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il regolamento di attuazione dell’articolazione tariffaria invocato.

Il quarto e il sesto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili: il primo per aver riproposto una diversa interpretazione contrattuale non censurata sotto il profilo delle regole ermeneutiche e per mancata trascrizione dei regolamenti; il secondo per aver opposto un fatto non risultante dalla sentenza impugnata, senza indicare la sede processuale in cui la questione era stata dibattuta.

La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Sassari in diversa composizione, che dovrà accertare la conformità degli importi richiesti ai criteri del Metodo Tariffario Normalizzato, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2935 c.c.

Tutte le 504 sentenze sull'art. 2935 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *