Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13024 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, a fronte di tale dichiarazione, non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con possibilità di compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, magistrato ordinario, aveva impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti concernenti la procedura di trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Gli atti impugnati includevano il decreto ministeriale di trasferimento, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che non riconosceva i punteggi aggiuntivi per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare, e la circolare applicativa nella parte in cui disciplinava i criteri per l’attribuzione di tali punteggi.
Nel corso del giudizio, con atto del 20 aprile 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo conseguentemente la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa, ovvero rinunciare espressamente al ricorso. Tale dichiarazione, ha precisato il Tribunale, non è priva di effetti: essa provoca la presa d’atto del giudice, il quale non può però spingersi oltre, essendogli precluso sia procedere d’ufficio, sia sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio ha quindi ritenuto che la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse, intervenuta prima della decisione, non potesse condurre a una pronuncia nel merito delle questioni sollevate con il ricorso, ma soltanto alla declaratoria di improcedibilità. Sul punto, il Tribunale ha valorizzato il principio per cui l’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e la sua sopravvenuta carenza determina l’impossibilità di procedere all’esame del merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della definizione in rito del giudizio e della peculiarità della vicenda. La pronuncia è stata quindi limitata alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza alcuna statuizione sulle questioni sostanziali relative al riconoscimento dei punteggi aggiuntivi per l’unità del nucleo familiare e alla legittimità degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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