La revoca dell’ordine di demolizione e la caducazione della sanzione pecuniaria con spese al Comune (TAR Lazio n. 12854 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di revoca dell’ordinanza di ingiunzione a demolire, adottato dall’Amministrazione in autotutela, determina il venir meno dell’atto presupposto e la conseguente caducazione del provvedimento sanzionatorio consequenziale, ove questo trovi fondamento esclusivamente nell’atto revocato. La revoca che riconosca l’erroneità, ancorché parziale, dei presupposti dell’abuso e l’avvenuta ottemperanza all’ingiunzione comporta l’improcedibilità del ricorso avverso la sanzione per cessazione della materia del contendere. L’Amministrazione che abbia adottato l’ingiunzione in presenza di un evidente difetto di istruttoria è condannata al pagamento delle spese di lite, nonostante la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 11.000,00, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.R. n. 15/2008 e dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per presunti abusi edilizi consistenti, tra l’altro, nel cambio di destinazione d’uso di un locale tecnologico ad abitazione e nella realizzazione di una tettoia-pergolato e di un vano scala di collegamento. Il provvedimento sanzionatorio presupponeva la prodromica ordinanza di ingiunzione alla demolizione, anch’essa gravata. Il Comune non si costituiva in giudizio. La ricorrente documentava l’intervenuta revoca dell’ordinanza demolitoria, motivata dall’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi e dalla riconosciuta erroneità parziale dei presupposti dell’abuso, insistendo per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere o, in subordine, per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro procedimentale, rilevando che l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione costituiva l’atto presupposto rispetto al successivo provvedimento sanzionatorio, il quale trovava in essa il suo fondamento. L’attività istruttoria esperita, rimasta inevasa dal Comune, e la documentazione prodotta dalla ricorrente hanno evidenziato come la revoca dell’ingiunzione n. 81/2022 abbia riconosciuto l’erroneità, seppur parziale, della qualificazione degli abusi originariamente ascritti, nonché l’intervenuta ottemperanza all’ingiunzione stessa.
Il giudice ha quindi affermato che la revoca dell’atto presupposto non solo ha inciso sulla qualificazione dell’abuso, ma ha determinato il venir meno degli elementi costitutivi e delle circostanze su cui si fondava la successiva ordinanza di pagamento della sanzione. Tale caducazione ha comportato l’eliminazione dell’oggetto del giudizio, rendendo improcedibile la controversia per cessazione della materia del contendere, in conformità con la richiesta subordinata della ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico del Comune, ancorché non costituito, applicando il criterio della soccombenza virtuale. La pronuncia è fondata sulla circostanza che l’ordinanza di ingiunzione a demolire era stata adottata in presenza di un evidente difetto di istruttoria, come emerso dalla stessa motivazione del provvedimento di revoca che ha riconosciuto l’erroneità dei presupposti originari. Tale carenza istruttoria ha reso illegittimo l’esercizio del potere sanzionatorio, giustificando l’integrale compensazione delle spese a sfavore dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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