Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 12829 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di una espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi sul merito della controversia, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e la sua dichiarazione comporta una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La dichiarazione di non avere interesse alla decisione non integra una rinuncia agli atti del giudizio, ma costituisce un’autonoma ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante Volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), impugnava il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari psico-fisici lo aveva dichiarato inidoneo al servizio militare, per composizione corporea non conforme ai sensi del D.P.R. 207 del 17.12.2015. Unitamente al verbale di inidoneità, venivano impugnati il bando di concorso del 07.02.2023, nella parte relativa al giudizio di idoneità, nonché il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e la Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014, concernenti l’accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.
Il ricorrente contestava la legittimità del giudizio di inidoneità, in particolare per l’indicazione di un indice di massa grassa ritenuto erroneo, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che parte ricorrente aveva depositato in data 5 giugno 2026 una memoria con la quale dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, ha esaminato gli effetti processuali di tale dichiarazione. Il TAR richiama il principio, costante nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui il giudice, a fronte di una espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non può decidere la controversia nel merito né sollevare d’ufficio questioni, dovendo limitarsi a prendere atto della volontà della parte.
Il Tribunale evidenzia che nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino alla trattenuta della causa in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando una pronuncia di improcedibilità. A sostegno di tale orientamento, vengono citati numerosi precedenti del Consiglio di Stato, tra cui la Sez. VI n. 5503 del 2023 e la Sez. VII n. 5159 del 2023.
Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ne dispone l’accoglimento in via definitiva, nella misura già liquidata con decreto collegiale dell’11 ottobre 2023, considerato che nella successiva fase di merito non vi è stato svolgimento di attività difensiva. Le spese di lite vengono infine integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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