Ripiano payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Lazio n. 9545 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l’adozione di una determinata misura, e non esercitando alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale. L’attività delle regioni e delle province autonome prevista dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per il ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, è di carattere meramente attuativo-esecutivo: essa si riduce a una verifica tecnico-contabile e a un’attività ricognitiva e riepilogativa, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche tecnica. Detta attività non implica una spendita di potere autoritativo, instaurandosi un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa fornitrice, che è titolare di un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale al corretto calcolo dell’importo dovuto.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava il decreto del Direttore Centrale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14 dicembre 2022 e gli atti presupposti e consequenziali. Il provvedimento regionale, adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge n. 78/2015, determinava la quota di ripiano dovuta dalla società per il superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, quantificandola in una somma che la ricorrente riteneva lesiva.
La società deduceva, in particolare, la mancata distinzione tra fatturato per fornitura e per servizi, la necessità di non considerare i dispositivi a utilità pluriennale, l’indebita maggiorazione per l’IVA e l’illegittimità della compensazione del proprio credito. La ricorrente chiedeva altresì la riunione del ricorso ad altri giudizi collegati pendenti dinanzi al medesimo Tribunale. Si costituivano in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione, osservando che il potere di riunione ex art. 70 cod. proc. amm. è espressione di una facoltà ampiamente discrezionale e che, nel caso di specie, la riunione avrebbe comportato un mero rinvio, sconsigliato anche dall’esito di inammissibilità del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il sistema del c.d. payback per le annualità 2015-2018, evidenziando che il comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015 attribuisce alle regioni e alle province autonome il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota e iscrivere in bilancio il relativo credito. La determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione dello scostamento restano invece competenze statali, esercitate con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e con il decreto ministeriale 6 ottobre 2022.
La disciplina regolamentare demandata agli enti del Servizio sanitario regionale consiste in attività istruttorie di mera ricognizione e somma degli importi delle fatture contabilizzate alla voce «BA0210 – Dispositivi medici» del modello CE, mentre le regioni verificano la coerenza dei dati e adottano un provvedimento che individua l’elenco delle aziende e i relativi importi, secondo percentuali fissate dalla legge. Si tratta, secondo il TAR, di un’attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica, che non implica una spendita di potere autoritativo: la regione si limita a porre a carico delle imprese un superamento del tetto già certificato, applicando matematicamente una percentuale legale al fatturato determinato secondo legge.
Di conseguenza, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione regionale e l’impresa, la quale è titolare dell’obbligo di pagamento e di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dal potere amministrativo. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulle controversie in cui la pubblica amministrazione eserciti attività vincolata e la giurisprudenza della medesima Sezione che qualifica l’atto regionale come «accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur», coinvolgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Ha altresì citato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che parla di «attività tecnica necessaria per la quantificazione dell’importo di ripianamento».
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con declinazione della giurisdizione in favore del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito e della complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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