Cittadinanza: la condanna non dichiarata in domanda è autonomo motivo di diniego (TAR Lazio n. 12825 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, il diniego può fondarsi su un giudizio di meritevolezza negativo assistito da più autonome ragioni giustificatrici: è pertanto sufficiente la legittimità di una di esse per sorreggere il provvedimento. La condanna per reati lesivi di beni fondamentali dell’ordinamento, intervenuta nel c.d. “periodo di osservazione” del decennio antecedente la domanda, costituisce indice sintomatico della mancata adesione ai valori della comunità. L’omessa dichiarazione del precedente penale nel modulo di domanda, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rileva sotto profilo oggettivo, a prescindere dall’elemento soggettivo, ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, e determina la reiezione dell’istanza anche in assenza degli estremi del reato di falso; essa è inoltre sintomatica di una non compiuta integrazione nel tessuto sociale e valoriale del Paese.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 e, nel modulo di domanda, autocertificava l’assenza di precedenti penali. L’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria, adottava un decreto di rigetto fondato, da un lato, su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile nel 2013 per i reati di porto di armi e lesione personale e, dall’altro, su segnalazioni emerse a carico del fratello convivente del richiedente. Avverso tale diniego il ricorrente insorgeva, deducendo la risalenza e l’isolatezza del precedente, nonché la circostanza che il congiunto aveva nel frattempo ottenuto la cittadinanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso le censure, valorizzando la natura di atto plurimotivato del provvedimento impugnato: la verifica di legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere il diniego. La motivazione si concentra pertanto sui profili ritenuti dirimenti, a partire dalla rilevanza della dichiarazione mendace resa all’atto della domanda.
La Sezione, richiamato il disposto dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che la non veridicità delle autodichiarazioni rileva in via oggettiva, indipendentemente da ogni indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante e a prescindere dalla configurabilità del reato di falso. La disposizione non lascerebbe margini di discrezionalità: il diniego si pone come conseguenza dell’accertata dichiarazione non veritiera. Né varrebbe, in senso contrario, la dedotta mancanza di dolo o l’asserita incomprensione del modulo, la cui chiarezza letterale è stata invece rimarcata dal Collegio.
Sul piano sostanziale, la Corte ha poi ribadito che il requisito decennale di residenza di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 va inteso anche in senso “qualitativo”, quale “periodo di osservazione” in cui l’aspirante cittadino deve dare prova di un comportamento senza mende. La condanna per porto d’armi e lesioni personali, ancorché risalente, si colloca in tale arco temporale ed è espressiva di una mancata adesione ai valori di solidarietà e di tutela della persona che fondano la convivenza civile, con conseguente valutazione prognostica negativa in punto di affidabilità.
Il Collegio ha infine chiarito che lo stabile inserimento sociale ed economico del richiedente costituisce mero prerequisito della domanda e presupposto minimo per la permanenza regolare sul territorio, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, e non può quindi integrare quei “meriti speciali” idonei a superare il negativo giudizio di inidoneità. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.