Il diniego di cittadinanza per condanna per stupefacenti non richiede di attendere la riabilitazione (TAR Lazio n. 12579 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ben può fondarsi su una condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ancorché risalente e successivamente estinta, senza che l’Amministrazione debba attendere l’emanazione del provvedimento di riabilitazione. La valutazione demandata all’Amministrazione si pone su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, potendo le risultanze fattuali della vicenda penale essere apprezzate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. Il giudizio prognostico circa l’effettiva integrazione dello straniero nella comunità nazionale ha natura sintetica e d’impatto e il mero decorso del tempo, anche superiore al decennio, non esclude di per sé la portata offensiva del fatto criminoso, specie quando riguardi reati in materia di stupefacenti, che destano particolare allarme sociale ledendo beni giuridici primari quali la salute e la sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. A fondamento del diniego, l’Amministrazione poneva una sentenza di condanna del 2004 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, relativa a plurimi episodi di detenzione e cessione di cocaina posti in essere tra l’agosto e l’ottobre del 2003.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per non avere l’Amministrazione considerato la condotta successiva ineccepibile, l’intervenuta estinzione del reato e la mancata attesa del provvedimento di riabilitazione già preannunciato in sede di preavviso di diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il giudizio prognostico sulla compiuta integrazione del richiedente non consiste in una valutazione atomistica dei precedenti penali, ma in un apprezzamento globale degli “indicatori” di affidabilità, considerati nei loro reciproci rapporti, nella periodicità e nella reiteratività. La condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, anche nella forma attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, costituisce un indice sintomatico di inaffidabilità, attesa la particolare gravità di una fattispecie che lede beni primari come la salute e la sicurezza pubblica.
Quanto alla risalenza dei fatti, il Collegio ha escluso che il mero decorso del tempo, anche superiore al decennio, possa di per sé neutralizzare la portata offensiva del precedente penale. La valutazione dell’Amministrazione si pone su un piano autonomo e differente rispetto a quella compiuta dal giudice penale, in virtù del fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza a seconda dei settori d’azione e delle finalità perseguite.
Con riguardo all’estinzione del reato dichiarata nel 2021, il TAR ha precisato che la sola estinzione non equivale a riabilitazione e che, comunque, i comportamenti contestati restano indicativi di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile. Quanto alla riabilitazione concessa nel 2022, essa è intervenuta a distanza di mesi dal diniego impugnato, sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto tenerne conto. Il Collegio ha inoltre escluso ogni obbligo di sospendere il procedimento amministrativo in attesa dell’eventuale provvedimento riabilitativo, la cui emanazione dipende da requisiti non scontati e che non rientra nelle valutazioni proprie del Ministero.
In conclusione, il diniego è stato ritenuto legittimo perché fondato su di un giudizio prognostico negativo che, in un’ottica di precauzione, tiene conto non solo dei fatti penalmente rilevanti ma anche dell’area della prevenzione dei reati e della pericolosità sociale, dovendo la concessione della cittadinanza presupporre l’assenza di ogni dubbio circa la piena adesione ai valori costituzionali. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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