Illegittima l’autotutela che non verifica l’omogeneità delle offerte in gara (TAR Lazio n. 12499 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, la stazione appaltante non è vincolata alla qualificazione che l’operatore economico ha dato della propria offerta in sede di autovalutazione, potendo e dovendo procedere a un’autonoma valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. Tuttavia, l’attribuzione di un punteggio premiale, negato in autovalutazione, non integra una modifica dell’offerta quando l’attività necessaria a rendere conforme l’offerta al requisito premiale (nella specie, un’attività di cablaggio per rendere uno scanner “in linea”) incide solo sulle modalità di impiego e funzionamento del macchinario, e non sul suo genere. L’esercizio del potere di autotutela è legittimo se supportato da un’istruttoria che verifichi l’effettiva omogeneità tra le offerte in gara.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione Lazio aveva aggiudicato alla controinteressata il lotto 1 di una gara per il noleggio quadriennale di sistemi di stampa ad alta produzione. L’originaria aggiudicataria — la stessa ricorrente — era stata estromessa all’esito di un annullamento in autotutela disposto dalla stazione appaltante su istanza della controinteressata. Quest’ultima, dopo l’accesso agli atti, aveva rilevato che la prima aggiudicataria aveva conseguito il punteggio premiale previsto per lo “scanner in linea” pur non avendo offerto uno scanner integrato, e aveva chiesto la rivalutazione delle offerte. La ricorrente censurava la nuova aggiudicazione, deducendo che la controinteressata aveva autodichiarato il proprio scanner come “non in linea” e che la stazione appaltante ne aveva tuttavia valorizzato l’offerta come comprensiva di scanner in linea, in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rigettato il ricorso principale, ritenendo le censure “immeritevoli di positivo apprezzamento”. Il Collegio ha preliminarmente accertato, sulla base della verificazione disposta, che l’espressione “scanner in linea” della lex specialis è ambigua e polisemica, potendo significare tanto “scanner integrato in linea” quanto “scanner collegato in linea”. Ha quindi rilevato che nessuna delle due offerte poteva considerarsi comprensiva di uno scanner integrato, mentre entrambe erano idonee a essere collegate in linea tramite un’attività di cablaggio realizzabile in fase di installazione.

Quanto al principio di immodificabilità dell’offerta, il Tribunale ha escluso che la valutazione della stazione appaltante avesse realizzato una modifica dell’offerta della controinteressata: la qualificazione resa dall’operatore in sede di autovalutazione non vincola l’Amministrazione, che conserva il potere-dovere di procedere a un’autonoma valutazione. L’attività di cablaggio, inoltre, incide esclusivamente sulle modalità di impiego del macchinario, non sul suo genere, sicché non altera i termini dell’offerta.

Con specifico riguardo all’esercizio dell’autotutela, la sentenza ha escluso il dedotto difetto di istruttoria: le valutazioni della stazione appaltante risultavano omologhe a quelle del verificatore, che aveva espressamente confermato la medesimezza degli scanner offerti dalle due concorrenti. La scelta di affidare la commessa alla controinteressata è stata quindi ritenuta conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, avendo l’Amministrazione attribuito la commessa al miglior offerente sulla base di una valutazione effettuata nel rispetto della par condicio.

Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’esito favorevole al controinteressato. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, mentre il compenso del verificatore — liquidato in complessivi euro 6.000,00 — è stato posto a carico di ciascuna parte, in ragione del comportamento colposo di entrambe: la stazione appaltante per aver previsto un requisito premiale con formula “oggettivamente ambigua”, gli operatori per non aver formulato alcuna richiesta di chiarimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *