Risarcimento per annullamento di giudizio A.S.N.: non basta l’illegittimità dell’atto per il danno risarcibile (TAR Lazio n. 12384 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l’ingiustizia del danno ex art. 2043 cod. civ. non può ritenersi in re ipsa in conseguenza della sola illegittimità del provvedimento amministrativo. Occorre accertare la sussistenza di un evento dannoso ingiusto, il nesso causale con la condotta dell’amministrazione e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. L’annullamento giurisdizionale di un giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria, occorrendo la prova, anche secondo il criterio del “più probabile che non”, che il candidato avrebbe conseguito il bene della vita nella procedura annullata. Il riconoscimento dell’abilitazione in una successiva tornata concorsuale non è di per sé indicativo dell’esito della precedente, attesa la differente valutazione di pubblicazioni e titoli.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva la condanna del Ministero dell’Università e della Ricerca al risarcimento del danno per equivalente subito a seguito del giudizio collegiale di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/D3, annullato dal TAR Lazio con sentenza del 2024. Dopo il riconoscimento dell’abilitazione nel 2022 in una tornata successiva, la ricorrente era stata chiamata come professore associato ed agiva per la differenza retributiva maturata nel periodo di ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel respingere la domanda, osserva che l’illegittimità dell’atto, pur definitivamente accertata, non è elemento sufficiente a integrare la responsabilità aquiliana. L’ingiustizia del danno non è configurabile in re ipsa per il solo annullamento del provvedimento, richiedendosi l’accertamento positivo di un pregiudizio concretamente riferibile alla condotta amministrativa.
Riguardo all’elemento oggettivo, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha offerto alcuna evidenza che in sede di riesame avrebbe conseguito l’abilitazione. Il riconoscimento del titolo nella tornata 2021-2023 si fondava su una valutazione di titoli diversi e di ben 8 pubblicazioni su 12 differenti rispetto a quelle vagliate nella procedura precedente. La mancata sovrapponibilità tra le procedure impedisce di formulare un giudizio prognostico favorevole sulla domanda originaria.
Ulteriore elemento determinante è rappresentato dal fatto che la Commissione in diversa composizione, incaricata del riesame in esecuzione della sentenza di annullamento, ha nuovamente giudicato inidonea la candidata sulla base delle pubblicazioni presentate nella tornata 2018-2020. Tale giudizio, non contestato dalla ricorrente, dimostra la mancata spettanza del bene della vita.
La Corte ritiene infondata la domanda anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, non risultando provata la colpevolezza dell’amministrazione. L’illegittimità dell’atto può costituire indice presuntivo della colpa, ma la presunzione è superabile e opera solo in contesti che palesino negligenza o imperizia. La ricorrente non ha individuato le regole di condotta concretamente violate dalla Commissione, limitandosi ad allegare un errore valutativo.
Nota della Redazione
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