Silenzio-inadempimento del MASE nel procedimento di VIA dei progetti PNIEC: escluso il silenzio-assenso del Ministero della Cultura (TAR Lazio n. 12383 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo ai progetti ricompresi nel PNIEC, il decorso dei termini perentori senza l’adozione del provvedimento finale integra l’ipotesi di silenzio-inadempimento dell’autorità competente ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a. L’organizzazione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per quote differenziate non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere, ma impone una modulazione dell’effetto conformativo della sentenza di accoglimento. L’atto di concerto del Ministero della Cultura non può formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, vertendosi in materia disciplinata dal diritto dell’Unione europea che richiede provvedimenti espressi; l’autorità procedente non può, pertanto, pronunciarsi in via definitiva in assenza o difformemente dal concerto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, presentava istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Il progetto rientrava tra quelli ricompresi nel PNIEC, con applicazione della disciplina accelerata di cui agli artt. 24 e 25 del medesimo decreto e attribuzione della competenza istruttoria alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Decorsi inutilmente tutti i termini, la società agiva avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Cultura, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la condanna al rimborso del 50% degli oneri istruttori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del procedimento di VIA per i progetti PNIEC, caratterizzato dalla perentorietà dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dall’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti. L’accertata inerzia del Ministero dell’Ambiente oltre la soglia temporale massima ha integrato la fattispecie del silenzio-inadempimento.
Quanto alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il Collegio ha chiarito che il meccanismo di trattazione per quote differenziate, che dà priorità ai progetti “prioritari”, non esclude l’obbligo di provvedere. Tale disciplina impone semmai una modulazione dell’effetto conformativo della sentenza, dovendo l’Amministrazione concludere il procedimento nel rispetto della pianificazione per quote. La Corte ha quindi assegnato al MASE il termine di 120 giorni per l’adozione del provvedimento espresso.
Il ricorso è stato invece respinto nella parte in cui chiedeva l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura sul rilascio del concerto. Il TAR ha osservato che l’atto di concerto presuppone il parere tecnico istruttorio della Commissione e non può essere reso su uno schema di provvedimento inesistente. Quanto alla formazione del silenzio-assenso orizzontale, il Collegio ha ritenuto l’art. 17-bis, comma 4, legge n. 241/1990 applicabile al procedimento di VIA, di derivazione eurounitaria: la direttiva 2011/92/UE richiede una decisione espressa che includa la conclusione motivata della valutazione, sicché il concerto del Ministero della Cultura non può formarsi per silentium.
La natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla VIA comporta che il MASE non possa pronunciarsi autonomamente in assenza del concerto del MIC. Il ricorso è stato, infine, accolto quanto al diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, con condanna del MASE al pagamento e liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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