Il coautoraggio diffuso tra commissario e candidato impone l’astensione nei concorsi universitari (TAR Lazio n. 12201 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari, il coautoraggio tra commissario e candidato è di regola fisiologico e non integra di per sé una causa di incompatibilità. Tuttavia, l’obbligo di astensione sussiste, a salvaguardia dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost., quando la collaborazione scientifica abbia rilievo e intensità speciali, tale da non poter essere qualificata come ordinaria attività accademica. In particolare, è illegittima la valutazione delle pubblicazioni di cui il commissario sia coautore con uno dei candidati quando tale produzione sia frequente, assidua e prossima alla procedura selettiva, difettando la necessaria distinzione tra valutatore e autore dell’oggetto della valutazione. La violazione dell’obbligo di astensione, codificato dall’art. 51 cod. proc. civ. e dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, incide sulla legittimità dell’intera procedura, con conseguente annullamento degli atti e obbligo di rinnovazione del concorso da parte di una commissione in composizione integralmente diversa.
Il Fatto
Un professore universitario, candidato in una procedura valutativa per la copertura di un posto di ruolo di prima fascia nel settore della neurochirurgia, ha impugnato gli atti del concorso, dolendosi, tra l’altro, della presenza in commissione di un commissario che aveva pubblicato numerosi lavori in comune con il candidato risultato vincitore. Il ricorrente, che aveva ottenuto un punteggio inferiore, ha dedotto il difetto di imparzialità della commissione. Nel corso del giudizio, il vincitore ha proposto a sua volta un ricorso incidentale, sostenendo l’illegittimità della mancata esclusione del ricorrente principale per presunte false dichiarazioni sulla propria attività chirurgica e scientifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni di rito, ritenendo tempestivo il ricorso incidentale in quanto correlato alla notifica del quarto ricorso per motivi aggiunti, e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero. Nel merito, ha rigettato le censure relative alla casistica operatoria e all’attendibilità delle pubblicazioni, non essendo state fornite prove chiare e oggettive di falsità documentale, né essendo stata proposta querela di falso.
Il Collegio ha, invece, accolto il motivo concernente il difetto di imparzialità di un commissario. Pur richiamando il consolidato orientamento per cui il coautoraggio nei concorsi universitari è di regola fisiologico, il TAR ha precisato che tale principio non è assoluto. Nel caso di specie, è emerso che il commissario aveva al suo attivo diciannove pubblicazioni in comune con il vincitore e che tre delle sedici pubblicazioni sottoposte alla specifica valutazione di merito vedevano la compartecipazione del commissario come coautore. Una collaborazione tanto frequente e assidua, a ridosso della procedura, è stata ritenuta giuridicamente rilevante ai fini dell’obbligo di astensione, difettando la necessaria distinzione tra valutatore e autore.
È stata, inoltre, ritenuta fondata la censura relativa all’applicazione del criterio del primo e ultimo autore: a fronte di una netta prevalenza del ricorrente, il punteggio riconosciuto ai due candidati era pressoché identico, con una sproporzione evidente e non motivata. Parimenti fondata è la doglianza sull’omessa valutazione del merito intrinseco delle pubblicazioni, mancando un confronto comparativo effettivo delle sedici pubblicazioni presentate, valutate con formule discorsive identiche e cumulative.
Alla luce dei vizi accertati, il TAR ha annullato gli atti della procedura, disponendo la rinnovazione del concorso entro centoventi giorni, con l’obbligo di nominare una commissione in composizione integralmente diversa e di evitare commissari che abbiano coautoraggi con i candidati relativamente alle sedici pubblicazioni oggetto di valutazione.
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Nota della Redazione
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