Il payback sui dispositivi medici è atto vincolato: la giurisdizione resta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 12200 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, non in contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., né con i principi di irretroattività e legittimo affidamento. L’attività delle Regioni e Province autonome, consistente nella verifica contabile, nella formazione dell’elenco delle aziende fornitrici e nell’indicazione degli importi dovuti, è interamente vincolata e non implica alcun esercizio di potere autoritativo. Ne consegue che le controversie relative agli atti regionali di ripiano attengono a un diritto soggettivo di natura patrimoniale e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nella distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e il conseguente provvedimento regionale di ripiano. Ha dedotto plurimi vizi di illegittimità costituzionale ed eurounitaria, nonché vizi propri degli atti impugnati per difetto di istruttoria, violazione delle garanzie procedimentali e opacità dei conteggi. Con motivi aggiunti, ha contestato l’avviso regionale relativo alla misura deflattiva introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha rigettato le censure relative agli atti statali. La Consulta ha già ritenuto il payback una misura ragionevole e proporzionata, giustificata dall’esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria e qualificabile come contributo solidaristico conforme alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. Il Tribunale aggiunge che le imprese fornitrici erano edotte, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano, non potendo pertanto invocare la violazione del legittimo affidamento per la sopravvenuta determinazione del tetto regionale, fissato nella stessa misura di quello nazionale già noto.

Quanto agli atti regionali, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 attribuisce alle Regioni un compito meramente attuativo-esecutivo: verificare la documentazione contabile, redigere l’elenco delle aziende debitrici e calcolare gli importi secondo percentuali fissate ex lege, senza alcun margine di discrezionalità tecnica o amministrativa. Tale attività, priva di spendita di potere autoritativo, instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, radicato “a valle” del potere, che involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la cognizione spetta al giudice ordinario.

Infine, il Collegio ha escluso la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sul meccanismo deflattivo dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, qualificandolo come mero beneficio di definizione agevolata, analogo a quelli in materia tributaria. La scelta di avvalersene è libera e facoltativa; la conseguente rinuncia al giudizio costituisce effetto ex lege di tale opzione, non lesivo del diritto di difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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