L’ottemperanza non amplia il giudicato: la rettifica della sola Tavola B del PTPR soddisfa l’esecuzione (TAR Lazio n. 12148 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la puntuale verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, senza che possa essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere e affermato con la sentenza da eseguire. L’effetto conformativo è circoscritto al dictum della sentenza, interpretato sulla base del dispositivo, della motivazione e del contenuto della domanda, e non può estendersi a profili consequenziali o collegati ma non coperti dall’accertamento. La mera utilità riconosciuta in sede di cognizione delimita il perimetro dell’esecuzione, con esclusione di qualsiasi questione nuova.
Il Fatto
Una società, proprietaria di terreni nel comprensorio di Fregene, aveva ottenuto dal TAR Lazio l’annullamento parziale del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) nella parte in cui l’area di sua proprietà era classificata come “area boscata”. L’amministrazione regionale, in esecuzione della sentenza, aveva rettificato la sola Tavola B del Piano, provvedendo alla nuova perimetrazione del vincolo e alla ricollocazione dell’area boscata in altra località.
La società, ritenendo l’adempimento parziale, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità degli atti regionali e l’ordine di adeguare anche la Tavola A del PTPR, attribuendo all’area un ambito di paesaggio diverso da quello attuale, oltre alla nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la domanda di ottemperanza. Ha preliminarmente ricostruito la portata del giudicato, rilevando che la sentenza ottemperanda aveva annullato le delibere di approvazione del PTPR esclusivamente nella parte in cui le aree della ricorrente erano classificate come “aree boscate”, senza alcun riferimento agli “ambiti di paesaggio” in cui esse ricadono.
La Corte ha chiarito che l’interpretazione del giudicato, compiuta sulla base del dispositivo, della motivazione e della domanda originaria, non lascia dubbi: l’annullamento era circoscritto alla Tavola B del PTPR, non potendo assumere rilevanza l’espressione generica “tavole del PTPR” utilizzata nella motivazione.
Quanto al profilo della contraddittorietà tra Tavola A e Tavola B, il Collegio ha osservato che la classificazione degli ambiti di paesaggio rappresenta il risultato di una valutazione tecnico-discrezionale basata su plurimi elementi, non riconducibile automaticamente alla presenza o meno di un vincolo di area boscata. Trattandosi di questione ulteriore e conseguente, non coperta dal giudicato, è stata ritenuta estranea al perimetro del giudizio di ottemperanza.
Con riguardo alla dedotta incompatibilità con lo sviluppo edilizio previsto dagli strumenti urbanistici, il Tribunale ha escluso che tale profilo possa trovare ingresso nel presente giudizio. L’effetto conformativo è stato individuato nel solo obbligo di rettifica della Tavola B, obbligo che l’amministrazione aveva già eseguito, come documentato in atti e pacifico tra le parti.
Nota della Redazione
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