Inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro le rettifiche di una graduatoria concorsuale già impugnata (TAR Lazio n. 12007 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti di rettifica di una graduatoria concorsuale quando la lesione dedotta sia riconducibile direttamente all’atto originario già impugnato e la rettifica costituisca non un rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma un mero adempimento di obblighi di correttezza e buon andamento. La lesione originaria non viene reiterata dalla rettifica, sicché non sussiste l’onere della parte di impugnare le successive rettifiche. L’eventuale accoglimento dell’impugnazione avverso la graduatoria originaria travolgerebbe le rettifiche in quanto atti consequenziali; l’eventuale rigetto comporterebbe il consolidamento delle stesse, non ulteriormente contestabili per invalidità derivata.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente dell’Agenzia delle Entrate assunto all’esito di una selezione pubblica, era risultato vincitore nella graduatoria approvata nel 2021. A seguito dell’annullamento giurisdizionale di tale graduatoria limitatamente al punteggio per titoli, l’Amministrazione aveva nominato una nuova Commissione che, applicando un criterio di riparametrazione, aveva ricollocato il ricorrente in posizione non utile, determinando la caducazione del rapporto di lavoro dirigenziale.

Il ricorrente aveva impugnato la nuova graduatoria, ma il ricorso era stato respinto con sentenza di questo TAR. Nelle more del giudizio di appello, l’Amministrazione aveva adottato due provvedimenti di rettifica della graduatoria. Il ricorrente aveva quindi proposto un nuovo ricorso avverso tali rettifiche, riproponendo le medesime censure già dedotte avverso l’atto originario.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la lesione dell’interesse del ricorrente era riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria, non essendo reiterata dalla mera rettifica successiva. La rettifica, infatti, costituisce semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, non già un rinnovato esercizio del potere discrezionale.

Il Tribunale ha quindi evidenziato che nessuna utilità sarebbe derivata al ricorrente dall’accoglimento del ricorso avverso le rettifiche, atteso che i motivi dedotti erano identici a quelli già decisi con la sentenza di rigetto avverso la graduatoria originaria. In caso di accoglimento dell’appello pendente, le rettifiche sarebbero state automaticamente travolte in quanto atti consequenziali; in caso di rigetto, le stesse si sarebbero consolidate.

La decisione è stata pertanto di inammissibilità per carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio stante il carattere meramente processuale della pronuncia e la funzione cautelativa del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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