Inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di erogare la Carta del docente: accolta l’azione ex art. 112 c.p.a. (TAR Lazio n. 11849 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è ammissibile e fondata quando l’Amministrazione, onerata dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non abbia provveduto nei termini e non abbia eccepito né dimostrato l’avvenuto adempimento. L’inerzia protratta dell’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza, non potendo l’Amministrazione sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, residuando al più una limitata discrezionalità sul quomodo e non già sull’an e sul quando. In tale evenienza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri una sentenza, passata in giudicato, che accertava il proprio diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022. Nonostante la rituale notifica del titolo esecutivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, mantenendo un comportamento omissivo.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva con formula di stile, senza svolgere alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e risultando definitivo il provvedimento giurisdizionale di cui si chiedeva l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva né provveduto all’adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Tale comportamento è stato qualificato come inottemperanza, in linea con il precedente di Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023, richiamato in motivazione.
La Corte ha precisato che l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato è assoluto e non ammette deroghe, potendo al più residuare una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive, mai sull’opportunità o sui tempi dell’esecuzione. L’accoglimento del ricorso ha comportato l’ordine al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà decorso il termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha, infine, disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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