L’ANAC deve motivare l’utilità dell’annotazione della risoluzione contrattuale nel Casellario (TAR Lazio n. 11632 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC è tenuta a valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia la sua utilità quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico. Anche nell’ipotesi tipica di annotazione di una risoluzione contrattuale, l’Autorità non può esimersi dal considerare se la notizia sia idonea a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità. Il relativo obbligo motivazionale non è escluso, ma può ritenersi alleggerito per i fatti che integrano illeciti professionali gravi. La verifica sulla non manifesta infondatezza della notizia importa lo svolgimento di una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate. In presenza di circostanze debitamente documentate dall’operatore economico, idonee a far emergere anche ad un esame sommario una inutilità in concreto della notizia, l’Autorità è gravata di un dovere di particolare attenzione istruttoria, senza che ciò comporti una sostituzione nel giudizio di merito sull’inadempimento, riservato al giudice competente.

Il Fatto

La stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’operatore economico, segnalando l’episodio all’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016. All’esito del procedimento, l’Autorità aveva disposto l’annotazione nell’area B del Casellario informatico della notizia relativa alla risoluzione. L’operatore economico aveva impugnato il provvedimento, deducendo un difetto di istruttoria e di motivazione.L’annullamento del provvedimento di risoluzione è stato disposto in ragione della ritenuta applicabilità di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, fondata sull’addebito all’operatore dello stallo dei lavori.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione nel provvedimento di annotazione.La circostanza che la risoluzione contrattuale fosse stata disposta per un importo di penali superiore alla soglia del 10% non esonerava l’ANAC da una valutazione concreta sull’utilità della notizia.

Nel caso di specie, l’Autorità aveva ritenuto sufficienti le controdeduzioni della stazione appaltante, senza indagare adeguatamente sugli elementi documentali forniti dall’operatore economico, dai quali emergeva che lo stallo dei lavori poteva essere ascritto a condotte della stazione appaltante e della direzione lavori, che avevano determinato un grave blocco dei pagamenti.La Corte ha quindi annullato l’annotazione, escludendo la legittimazione passiva dell’ASST rispetto alla domanda risarcitoria, e ha respinto la domanda di risarcimento del danno per carenza di prova dell’elemento soggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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