Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo rivalutazione in sede cautelare (TAR Lazio n. 11627 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. ricorre quando, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare che ha disposto il riesame della candidatura, l’amministrazione abbia rivalutato la posizione del ricorrente e, con provvedimento non impugnato, ne abbia confermato l’esclusione. La mancata impugnazione della nuova determinazione, adottata in esecuzione della misura cautelare e divenuta definitiva, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso originario, atteso che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non potrebbe giovare al ricorrente, ormai precluso dal prosieguo della procedura concorsuale.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, indetto con decreto del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria n. 46 del 30 maggio 2024. All’esito delle prove scritte, la Commissione riunita in seduta plenaria annullava la prima prova della candidata, rilevando che la modalità di stesura dell’elaborato “a libretto”, con scrittura sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo, fosse idonea a fungere da elemento di identificazione e potesse integrare un’ipotesi di segno di riconoscimento. Gli esiti delle prove scritte, pubblicati il 2 ottobre 2025, non includevano la candidata tra gli ammessi alla prova orale.

La candidata impugnava gli atti del concorso, deducendo l’illegittimità dell’annullamento della prova. Il Tribunale, con ordinanza n. 6944/2025, accoglieva la domanda cautelare e ordinava il riesame della candidatura a cura di una diversa Commissione. Il Consiglio di Stato, adito in appello, confermava la misura cautelare ma riformava l’ordinanza nella parte in cui imponeva il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che l’interesse alla decisione era venuto meno per fatti sopravvenuti. In esito al riesame disposto in sede cautelare, la candidata era stata rivalutata ma non aveva superato le prove scritte, come comunicato con nota del 12 marzo 2026. Successivamente era stata elaborata la graduatoria definitiva del concorso, approvata con decreto ministeriale del 7 maggio 2026, all’esito della quale la ricorrente non risultava vincitrice.

Il giudice ha ritenuto che la mancata impugnazione della comunicazione di mancato superamento delle prove scritte e della graduatoria definitiva comportasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario. L’eventuale accoglimento del ricorso avverso gli atti della prima fase concorsuale non avrebbe, infatti, potuto produrre alcuna utilità concreta per la ricorrente, la cui posizione era ormai definita dalla nuova valutazione non impugnata.

Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, considerando che i motivi di gravame si prestavano a favorevole apprezzamento, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare, ma tenendo conto della particolarità della vicenda e della modalità di stesura dell’elaborato prescelta dalla candidata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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