Decadenza dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti pensionistici, senza rilievo della domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6081 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dal trattamento di disoccupazione NASpI consegue al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, rilevando esclusivamente il requisito anagrafico e quello contributivo. Nessuna efficacia dirimente può essere riconosciuta alla domanda amministrativa di pensionamento, la cui valutazione di convenienza resterebbe altrimenti rimessa all’arbitrio dell’interessato, in una materia connotata dalla natura indisponibile degli interessi coinvolti. La percezione di ratei di NASpI successiva al perfezionamento dei requisiti pensionistici integra gli estremi dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., con applicazione dei correttivi e dei temperamenti individuati dalla Corte costituzionale n. 8/2023.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado l’accertamento dell’irripetibilità dei ratei di NASpI percepiti in un periodo in cui egli aveva già maturato i requisiti per la pensione di anzianità, pur non avendo ancora presentato la domanda di pensione, successivamente inoltrata con conseguente erogazione della prestazione.
La Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia, ritenendo che la domanda di pensionamento costituisse requisito costitutivo della prestazione e che la decadenza dal diritto alla NASpI presupponesse l’effettiva acquisizione del trattamento pensionistico. Avverso tale sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 11, primo comma, lett. d), d.lgs. n. 22/2015 e dell’art. 2033 cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato, richiamando i precedenti di Cass. n. 11965/2024 e Cass. n. 22877/2024, i quali hanno affrontato la medesima questione con riferimento alla prestazione ASpI. Tali argomentazioni sono ritenute valevoli anche per la NASpI, in ragione dell’identico tenore letterale dell’art. 2, comma 40, lett. c), legge n. 92/2012 e dell’art. 11, primo comma, lett. d), d.lgs. n. 22/2015, laddove entrambi ricollegano la decadenza al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
La Suprema Corte chiarisce che i requisiti rilevanti ai fini della decadenza sono esclusivamente quello anagrafico e quello contributivo, senza che assuma rilievo l’effettiva percezione del trattamento pensionistico. Attribuire valenza dirimente alla data della domanda amministrativa significherebbe, infatti, assoggettare la decadenza alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato, il quale verrebbe lasciato arbitro di procrastinare ad libitum la richiesta del trattamento pensionistico.
Siffatta ricostruzione vanificherebbe le esigenze di certezza perseguite dall’ordinamento in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degli interessi coinvolti. La Corte precisa, inoltre, che la riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’art. 2033 cod. civ. consente al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2023, nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso viene pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, la quale rinnoverà l’esame della fattispecie alla stregua dei principi ribaditi e della disciplina dell’art. 2033 cod. civ., anche alla luce della menzionata pronuncia della Corte costituzionale, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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