Revocatoria a cascata: la mala fede del subacquirente va accertata rispetto all’acquisto del suo dante causa (Cass. civ. Sez. 1 n. 6596 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, a termini dell’art. 2901, quarto comma, cod. civ., la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa. È irrilevante, invece, accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo, poiché l’inefficacia di quest’ultimo non dipende dalla sua autonoma revocabilità ma dalla situazione soggettiva di mala fede riguardo all’atto del proprio dante causa.

Il Fatto

La curatela del fallimento di una società immobiliare ha proposto un’azione revocatoria nei confronti del primo acquirente e della società subacquirente, relativamente a due compravendite aventi ad oggetto il medesimo compendio. Con il primo atto, la società fallita aveva alienato l’immobile a un prezzo ritenuto vile; con il secondo, il primo acquirente lo aveva rivenduto alla subacquirente. Il fallimento ha dedotto la consapevolezza di quest’ultima della revocabilità della prima cessione.

Il Tribunale ha accolto la domanda solo nei confronti del primo acquirente. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso la mala fede della subacquirente, valorizzando elementi come la congruità del prezzo della seconda compravendita e la liberazione dell’immobile dai gravami al momento del suo acquisto. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., ritenendolo fondato. Il giudice di merito aveva incentrato l’accertamento della scientia decoctionis del subacquirente sugli elementi relativi alla seconda compravendita, quella del 2013, mentre il thema probandum doveva riguardare la consapevolezza della revocabilità della prima cessione, risalente al 2012.

La Corte ricostruisce la disciplina della revocatoria “a cascata”, distinguendo l’ipotesi in cui la trascrizione dell’azione preceda l’acquisto del subacquirente, caso in cui l’acquisto resta travolto, da quella in cui la trascrizione sia successiva. In quest’ultima evenienza, ai sensi dell’art. 2901, quarto comma, cod. civ., l’opponibilità della sentenza presuppone l’accertamento della mala fede del subacquirente. Tale mala fede non riguarda il proprio atto di acquisto, ma la consapevolezza che la cessione al suo dante causa fosse lesiva della garanzia patrimoniale dei creditori dell’alienante originario.

La Corte chiarisce che l’oggetto del giudizio nei confronti del subacquirente non è l’inefficacia intrinseca del suo atto, bensì l’inefficacia riflessa di quella dell’atto originario del fallito. Il curatore deve quindi provare la malafede del terzo in relazione all’atto di acquisto del proprio dante causa, riprendendo vigore la regola ordinaria di ripartizione dell’onere della prova.

La sentenza impugnata ha errato accertando la consapevolezza della subacquirente in relazione al proprio acquisto, circostanza irrilevante, anziché verificarne la conoscenza della natura lesiva della prima compravendita. Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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