Estinzione del giudizio per mancata opposizione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e revoca per opposizione tardiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 17501 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, è ammissibile l’istanza di fissazione di udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. per contestare la sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto di estinzione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Ove tale istanza sia proposta, la Corte procede all’esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la non regolarità della declaratoria di estinzione.
Il Fatto
Il ricorrente, promissario acquirente di un immobile, aveva convenuto in giudizio l’azienda speciale venditrice, chiedendo la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva disposto il trasferimento subordinandolo alla condizione sospensiva del pagamento del residuo prezzo, rigettando la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ancorando il rigetto alla carenza allegativa e probatoria della domanda di danno.
Avverso la sentenza d’appello il promissario acquirente aveva proposto ricorso per cassazione, ma, non essendo stata opposta la proposta di definizione anticipata, la Corte aveva decretato l’estinzione del giudizio. Il ricorrente, tuttavia, aveva successivamente depositato atto di opposizione al decreto, deducendo di aver già proposto istanza di decisione prima dell’emissione del provvedimento estintivo.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente affronta la questione procedimentale relativa all’opposizione al decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. dopo la comunicazione della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. Richiamando il proprio precedente, la Corte afferma che l’istanza di fissazione di udienza è ammissibile per contestare la sussistenza dei presupposti del decreto e che, solo ove ne accerti la non regolarità, il giudice procede all’esame nel merito del ricorso.
Nella specie, la proposta di definizione era stata comunicata alle parti il 17/12/2025 e queste avevano proposto istanza di decisione in data 20/01/2026, a mezzo del nuovo difensore. Il decreto di estinzione era stato comunicato il 17/02/2026 e l’atto di opposizione era stato depositato il 23/02/2026, nel rispetto del termine di dieci giorni sancito dall’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. Ne consegue la revoca del provvedimento estintivo, essendo stati rispettati tanto il termine per l’istanza di decisione quanto quello per l’opposizione al decreto.
Quanto al merito, il ricorrente aveva depositato memoria con la quale aveva chiesto la cancellazione dell’impugnazione dal ruolo per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti concluso un accordo di conciliazione in mediazione, con compensazione delle spese. La Corte, in ragione dell’accordo intervenuto e allegato alla memoria, dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti.
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Nota della Redazione
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