La sede effettiva dell’impresa non si trasferisce presso l’amministratore giudiziario (Cass. civ. Sez. 1 n. 6589 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il luogo in cui l’amministratore giudiziario nominato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 svolge le proprie funzioni non può essere considerato la sede effettiva dell’impresa ai fini della determinazione della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento ex art. 9 legge fall., poiché detto amministratore non svolge attività commerciale ma ha compiti meramente conservativi del patrimonio sequestrato. Ne consegue che, ove l’attività commerciale nel circondario del tribunale adito sia cessata, la sede legale riacquista rilevanza per l’individuazione del foro competente, sempre che l’eccezione venga sollevata in tali termini.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, su istanza del pubblico ministero, dichiarò il fallimento della società mentre questa era sottoposta a sequestro preventivo penale, con custodia affidata a un amministratore giudiziario nominato a norma del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia). Il procedimento prefallimentare vide la partecipazione sia dell’amministratore giudiziario sia dell’amministratore unico della società.
La società, rappresentata dal suo amministratore unico, propose reclamo avverso la sentenza di fallimento, ribadendo le eccezioni di incompetenza territoriale, di violazione del diritto di difesa e di insussistenza della prova dello stato di insolvenza. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, rigettò il reclamo, così avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui si denunciava l’incompetenza del Tribunale di Taranto in favore di quello di Lecce. Ha rilevato che, sebbene la società avesse sede legale in Roma, l’attività commerciale era diretta e gestita in provincia di Taranto. L’eccezione, tuttavia, non era stata formulata sostenendo l’inesistenza di una sede effettiva da contrapporre alla sede legale, bensì individuando la sede effettiva presso lo studio del professionista nominato amministratore giudiziario, ubicato nel Comune di Lecce. Detta tesi è errata in diritto poiché l’amministratore giudiziario, cui sono affidati compiti meramente conservativi del patrimonio sequestrato ex art. 35 del codice antimafia, non svolge attività commerciale e non può quindi essere considerato l’unico amministratore e legale rappresentante della società.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la tesi dell’amministratore giudiziario quale legale rappresentante della società, oltre a essere errata, sarebbe stata contraddittoria rispetto alla proposizione del ricorso in cassazione da parte dell’amministratore unico in nome e per conto della società. Le ulteriori prospettazioni circa un comportamento dell’amministratore giudiziario diverso da quello di mero custode sono state invece ritenute inammissibili in sede di legittimità, implicando allegazioni e accertamenti di fatto.
Quanto al secondo motivo, concernente la lesione del diritto di difesa per l’indisponibilità della documentazione contabile acquisita dall’amministratore giudiziario, il Collegio ne ha affermato l’infondatezza. La corte d’appello aveva correttamente rilevato che l’amministratore unico, intervenuto attivamente nel procedimento e avendo ottenuto un rinvio dell’udienza, avrebbe potuto difendersi essendo consapevole della situazione economica e patrimoniale della società, anche anteriore al provvedimento di prevenzione. La censura è stata poi ritenuta generica, non avendo la ricorrente spiegato in che modo l’esame della contabilità avrebbe potuto confutare le manifestazioni esteriori di insolvenza accertate dal tribunale, la cui valutazione ai sensi dell’art. 5 legge fall. non richiede un’accurata analisi dei dati contabili. In ogni caso, la contabilità era stata acquisita agli atti del procedimento.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile, non prospettando un omesso esame di fatti storici decisivi, bensì l’omessa considerazione di “questioni” sollevate dalla difesa. Tale vizio potrebbe al più connotare un difetto di motivazione, non denunciato come tale né denunciabile dopo la riforma dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, che limita la censura al solo difetto assoluto di motivazione secondo l’insegnamento delle Sezioni unite n. 8053/2014. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza decisione sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese.
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Nota della Redazione
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