Il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, St. contr. si applica anche alle indagini bancarie se l’avviso richiama il PVC (Cass. civ. Sez. 5 n. 14792 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesi di tributi armonizzati, senza che, ai fini della relativa declaratoria, debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio. L’accesso, l’ispezione e la verifica dei locali destinati all’esercizio di un’attività e la successiva autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione se l’accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio trova applicazione solo nel secondo caso.
Il Fatto
Il contribuente, qualificato come architetto, era destinatario di un avviso di accertamento per l’anno 2007, emesso per omessa dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle entrate aveva quantificato un reddito imponibile sulla base dei beni posseduti e di indagini finanziarie, dalle quali sarebbero emersi versamenti ritenuti non giustificati. Nel corso della verifica, i militari della Guardia di finanza avevano effettuato un accesso al domicilio del contribuente, successivamente avviando specifiche indagini bancarie.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo l’avviso notificato ante tempus, in violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, St. contr.. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, accogliendo l’appello dell’Ufficio, escludeva l’applicabilità della norma alle verifiche svolte tramite indagini bancarie. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo l’affermazione della CTR non condivisibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la disciplina dell’art. 12, comma 7, St. contr. trova applicazione in tutte le ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche, a prescindere dalla natura del tributo accertato e dal tipo di accertamento esperito. Il termine di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso decorre dal rilascio al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La Suprema Corte ha precisato che il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, richiamato dalla CTR, riguarda l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati, ma non rileva nel caso di emissione dell’avviso ante tempus. In tale evenienza, la regola da applicare è quella enunciata dalle Sezioni Unite n. 18184 del 2013, secondo cui l’inosservanza del termine determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo, salvo che l’Ufficio provi la ricorrenza di specifiche ragioni di urgenza.
La peculiarità del caso riguardava la natura dell’accertamento, definito di tipo “misto”, in quanto gli atti impositivi richiamavano quanto indicato nel processo verbale di constatazione, criticamente esaminato e condiviso. Sul punto, la Corte ha ribadito che l’accesso, l’ispezione e la verifica dei locali e la successiva autorizzazione alle indagini bancarie costituiscono procedimenti distinti. Il giudice di merito deve quindi verificare prioritariamente se l’accertamento si fondi anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, poiché solo in questo caso il rispetto del termine dilatorio è decisivo.
Nel caso di specie, la CTR aveva omesso un’analisi dettagliata delle cadenze e degli esiti parziali delle attività compiute dalla Guardia di finanza e dall’Ufficio, che emergevano aver proceduto parallelamente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice del merito accerti se le riprese siano basate solo sulle risultanze delle indagini bancarie o anche sugli elementi acquisiti in sede di accesso al domicilio.
Nota della Redazione
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