Annullamento della delibera di garanzia e inefficacia della fideiussione della P.A. (Cass. civ. Sez. 1 n. 3622 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta inefficacia del contratto di garanzia stipulato da un ente pubblico, quale precipitato dell’autoannullamento in sede amministrativa della delibera che ne aveva autorizzato la prestazione, non è materia di eccezione in senso stretto, potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tale inefficacia, operando ex tunc, preclude la possibilità di accogliere la domanda di adempimento fondata sul contratto caducato, senza che rilevi l’eventuale affidamento incolpevole del creditore garantito, la cui tutela è eventualmente azionabile in via risarcitoria. L’omesso contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio determina la nullità della sentenza solo se la parte lamenta un pregiudizio concreto e specifico.
Il Fatto
Una banca agiva in via monitoria nei confronti di un ateneo, quale fideiussore delle obbligazioni contratte da un’associazione sportiva, e di quest’ultima quale debitrice principale. Il Tribunale dichiarava l’inefficacia della clausola di garanzia nei confronti dell’ente pubblico, avendo quest’ultimo annullato in autotutela le delibere con cui aveva autorizzato la prestazione della garanzia. Tale annullamento era stato ritenuto legittimo sia dal TAR sia dal Consiglio di Stato. La Corte di appello rigettava gli appelli proposti dalla banca e dal debitore principale, confermando la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli infondati o inammissibili. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la censura sulla nullità della procura conferita dall’ente pubblico ad avvocati del libero foro, per carenza di specificità del motivo, non avendo la ricorrente riprodotto gli atti su cui la doglianza si fondava. Sul punto, la Corte ricorda che l’indicazione dei documenti sui quali si basa il ricorso deve avvenire riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali e fornendo indicazioni sulla loro localizzazione nei fascicoli di causa.
Quanto alla dedotta nullità per omessa instaurazione del contraddittorio e per ultrapetizione, la Corte ha chiarito che la ricognizione della sopravvenuta inefficacia della garanzia non costituisce materia di eccezione in senso stretto. Tale qualifica è riservata alle eccezioni che la legge espressamente riserva alla parte o a quelle in cui il fatto integratore corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo. L’inefficacia derivante da un provvedimento caducatorio esterno alla fattispecie è rilevabile d’ufficio, né la banca ha dimostrato il pregiudizio concreto derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio.
Infine, la Corte ha respinto il motivo incentrato sulla violazione del principio di tutela dell’affidamento incolpevole. L’affidamento della banca sulla validità della garanzia non può incidere sull’efficacia del contratto di garanzia, venuta meno a seguito dell’annullamento della delibera autorizzativa, ritenuto legittimo in sede giurisdizionale. La domanda di adempimento fondata su un titolo inefficace ex tunc non può essere accolta. La Corte precisa che l’eventuale lesione dell’affidamento può essere valutata solo in un diverso giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno.
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Nota della Redazione
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