L’abuso di dipendenza economica presuppone una dipendenza inevitabile e l’assenza di alternative sul mercato (Cass. civ. Sez. 2 n. 15631 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso di dipendenza economica, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 192/1998, pur essendo istituto di applicazione generale, prescindendo dalla sussistenza di un rapporto di subfornitura, postula l’accertamento di una situazione di dipendenza economica “inevitabile”, caratterizzata dall’assenza oggettiva della possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, e non già di una dipendenza “evitabile”, riconducibile alla mancata ricerca di ulteriore clientela. La relativa nozione è indeterminata e richiede l’enucleazione della causa concreta del contratto, dovendosi verificare l’esistenza di una posizione dominante del contraente forte, esterna al mero contenuto delle pattuizioni, e l’abuso di tale posizione, integrato da una condotta arbitraria contraria a buona fede, volta ad appropriarsi del margine di profitto altrui. Lo squilibrio delle prestazioni non coincide con la mera convenienza del contratto, sicché la parte che abbia concluso un affare svantaggioso non può invocare l’abuso di dipendenza economica per sottrarsi al vincolo.
Il Fatto
Un soggetto, definito “visurista”, conveniva in giudizio la società committente, poi incorporata in altra società, chiedendo l’accertamento dell’abuso di dipendenza economica e la condanna al risarcimento dei danni. L’attore aveva svolto attività di acquisizione di documenti e informazioni catastali, in esecuzione di un accordo di fornitura, retribuito sulla base di un tariffario unilateralmente predisposto. Il rapporto era cessato per effetto del recesso esercitato dalla società committente, che aveva notificato la disdetta.
I giudici di merito rigettavano la domanda, escludendo la sussistenza dell’abuso di dipendenza economica. La corte territoriale, pur riconoscendo la dipendenza economica del lavoratore, la riteneva “evitabile”, in quanto conseguenza di una scelta autonoma di quest’ultimo, che non aveva ricercato altre clientele, e non di un’impossibilità oggettiva di reperire alternative sul mercato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha analizzato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 9 della legge n. 192/1998, confermando la ricostruzione operata dal giudice d’appello. La Suprema Corte ha precisato che la fattispecie dell’abuso di dipendenza economica è di applicazione generale, ma richiede una dipendenza caratterizzata dall’impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Nel caso di specie, tale presupposto era stato correttamente escluso, in quanto il ricorrente aveva la concreta possibilità di offrire i propri servizi ad altri soggetti, come notai e banche, non essendovi un vincolo di esclusiva imposto.
La Corte ha altresì precisato che lo squilibrio delle prestazioni non può essere confuso con la convenienza del contratto, sicché la parte che abbia concluso un cattivo affare non può invocare lo squilibrio per sottrarsi al vincolo. La posizione dominante del contraente forte deve rintracciarsi in una situazione esterna al contratto, che gli consenta di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. Il recesso esercitato non è stato ritenuto arbitrario, essendo stato motivato da un apprezzabile interesse dell’impresa a fronteggiare la crisi del settore. La clausola che vietava di praticare a terzi prezzi inferiori a quelli concordati è stata qualificata come disposizione cautelativa, non integrante uno squilibrio contrattuale.
Il secondo motivo, riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile, in quanto proposto in una fattispecie di doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (ora art. 360, quarto comma, c.p.c.), restando preclusa la deduzione di tale vizio. La Corte ha rilevato che le questioni di fatto erano state decise nei due gradi di merito sulla base delle stesse ragioni, senza che il ricorrente avesse specificato le differenze tra le motivazioni delle due sentenze, e che le censure miravano, in realtà, a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
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