Scioglimento tacito del preliminare da parte del curatore e domanda di rilascio (Cass. civ. Sez. 2 n. 15648 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita, ai sensi dell’art. 72, quarto comma, legge fall. nel testo applicabile ratione temporis, costituisce esercizio di un potere discrezionale che non richiede atti formali o manifestazioni esplicite, potendo essere azionato anche per fatti concludenti. L’esercizio di tale diritto potestativo può essere desunto dalla proposizione della domanda di rilascio dell’immobile per mancanza di titolo del detentore, senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che lo scioglimento opera con effetto ex tunc e lascia immutati causa petendi e petitum dell’azione originaria. La domanda risarcitoria per la ritardata restituzione del bene, conseguente allo scioglimento, si fonda sul regime di cui agli artt. 2033 e 2040 c.c. In caso di doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

Il Fallimento della società promittente alienante conveniva in giudizio il promissario acquirente di un appartamento e di un box, chiedendone il rilascio per occupazione sine titulo e la condanna al risarcimento dei danni. Gli occupanti eccepivano di detenere gli immobili in forza di un contratto preliminare di vendita stipulato nel 1990, opponibile alla procedura, e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione nonché, in subordine, di condanna alla restituzione delle somme versate.

Il Tribunale accoglieva la domanda di rilascio e rigettava la riconvenzionale di usucapione. La Corte d’appello confermava la pronuncia, ritenendo che il curatore avesse esercitato, per fatti concludenti, la facoltà di scioglimento del preliminare, con conseguente caducazione del titolo detentivo degli occupanti.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha disatteso il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che il curatore, agendo per il rilascio di un immobile detenuto dal promissario acquirente, ben può fondare la domanda sulla scelta di sciogliersi dal preliminare. Tale scelta, determinando lo scioglimento del rapporto con effetto ex tunc, non altera la causa petendi originaria, fondata sulla mancanza di titolo, né il petitum della restituzione. L’esercizio del diritto potestativo era stato correttamente desunto sia dalla domanda giudiziale sia dalla lettera raccomandata antecedente al giudizio, senza necessità di atti formali.

Il secondo e il quarto motivo, incentrati sul travisamento probatorio e sull’omesso esame di fatti decisivi, sono stati dichiarati inammissibili in quanto il giudizio di appello, instaurato dopo l’11 settembre 2012, si era concluso con una pronuncia di doppia conforme, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.. I ricorrenti non avevano peraltro indicato le ragioni di eterogeneità tra le motivazioni dei due gradi di merito.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 72 legge fall. per l’asserita precedente volontà tacita di subentro nel preliminare, è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato che le istanze presentate alla procedura non dimostravano alcuna manifestazione di volontà del curatore di dare esecuzione al contratto.

Quanto alla domanda risarcitoria, la Suprema Corte ha chiarito che, una volta esercitato lo scioglimento, l’occupazione del bene diviene priva di titolo e fonda la pretesa del Fallimento ai sensi degli artt. 2033 e 2040 c.c., dovendo l’obbligo di riconsegna ritenersi adempiuto solo con il contestuale soddisfacimento del diritto al risarcimento del danno maturato per il ritardo. Infine, il quinto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di trasferimento immobiliare, è stato ritenuto infondato, poiché tale pretesa risultava implicitamente disattesa e travolta dalla soluzione accolta, che postulava l’avvenuto scioglimento del preliminare quale antecedente logico-giuridico della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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