Reticenze assicurative e colpa grave: serve la coscienza dell’inesattezza (Cass. civ. Sez. 1 n. 19184 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, idonee a comportare l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892 cod. civ., presuppongono la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nonché la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni. La mera colpa dell’assicurato, quand’anche consistente in una condotta omissiva, non integra gli estremi della colpa grave richiesta dalla norma, ove non sia accompagnata dalla consapevolezza del carattere decettivo delle informazioni fornite all’assicuratore. In tal caso, ove ne ricorrano i presupposti, può trovare applicazione l’art. 1893 cod. civ., che consente all’assicuratore di recedere dal contratto e di corrispondere un indennizzo proporzionalmente ridotto.
Il Fatto
Un professionista, già componente non esecutivo del consiglio di amministrazione di una società capogruppo, era stato condannato in sede penale per bancarotta semplice colposa, in concorso con gli altri amministratori, per avere contribuito al dissesto dell’intero gruppo societario. In sede civile, gli obbligazionisti avevano agito per il risarcimento dei danni, ottenendo l’accoglimento della domanda in base al giudicato penale. Il professionista aveva quindi chiamato in manleva le proprie compagnie assicuratrici, le quali avevano eccepito l’annullamento della garanzia per reticenza nelle dichiarazioni rese in sede di stipulazione delle polizze. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di garanzia, ritenendo la condotta dell’amministratore, assente alle riunioni consiliari, gravemente colposa e tale da integrare gli estremi della reticenza sanzionata dall’art. 1892 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, affermando che, per dedurre il vizio di violazione del giudicato penale, la parte non è tenuta a riprodurre integralmente il testo delle sentenze di merito, ben potendo richiamare i soli passaggi pertinenti, purché in conformità al principio di autosufficienza del ricorso.
Nel merito, ha escluso la violazione del giudicato penale, rilevando che la sentenza di condanna aveva accertato il nesso causale tra le condotte dell’amministratore e il dissesto dell’intero gruppo, e non della sola capogruppo, con la sola esclusione delle condotte successive alla cessazione della carica. Ne deriva l’assorbimento della censura relativa al presunto autonomo accertamento del nesso causale da parte del giudice di merito.
Quanto al danno, la Corte ha precisato che, quando il giudicato penale di condanna si forma su un reato di danno in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, l’accertamento dell’esistenza del danno è coperto dal giudicato e non può essere rivalutato in sede civile, dovendosi ritenere determinato l’ammontare già liquidato in sede penale a titolo di provvisionale.
Accogliendo invece il terzo motivo, la Corte ha enunciato il principio secondo cui l’annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti, ex art. 1892 cod. civ., richiede pur sempre la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, ancorché frutto di grave e inescusabile negligenza, nonché la consapevolezza dell’importanza dell’informazione omessa. Nel caso di specie, l’assenza dell’amministratore alle riunioni consiliari non era di per sé sufficiente a dimostrare che egli fosse consapevole degli artifici posti in essere da altri organi gestori e, quindi, della natura decettiva delle informazioni fornite all’assicuratore in sede di stipula o rinnovo delle polizze. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame dell’eccezione di annullamento della garanzia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1892 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
- Art. 1893 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave