Aggravamento del rischio da cambio di residenza: il furto in casa non è automatico (Cass. civ. Sez. 3 n. 9470 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione contro il furto di immobili ad uso abitativo, il mero trasferimento della residenza anagrafica dell’assicurato non determina di per sé un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898, primo comma, cod. civ., qualora l’immobile assicurato continui a costituire la dimora abituale del nucleo familiare e non resti incustodito o disabitato per il periodo indicato nelle condizioni contrattuali. L’aggravamento del rischio successivo alla conclusione del contratto va valutato in concreto, alla luce delle pattuizioni negoziali e della situazione di effettiva esposizione della cosa al rischio, non già sulla base di mere presunzioni fondate sul dato formale della residenza di cui all’art. 43 cod. civ. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già superate dagli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società di assicurazioni proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’assicurata, che chiedeva l’indennizzo per un furto subito nell’abitazione di proprietà, coperta da polizza. L’opponente eccepiva l’inoperatività della garanzia per violazione dell’art. 1898, primo comma, cod. civ., assumendo che l’assicurata non avesse mai comunicato che l’immobile non costituiva più la propria dimora abituale, essendosi trasferita per ragioni di residenza.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello, su impugnazione dell’assicurata, accoglieva il gravame, ritenendo che il semplice spostamento anagrafico non avesse determinato una situazione di mancanza di custodia dell’immobile, requisito essenziale per configurare l’aggravamento del rischio. Avverso tale decisione la compagnia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, censurando la mancata aderenza dell’impugnazione alla ratio decidendi della sentenza di merito.
Con riferimento al primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 43 cod. civ., sostenendo che dal trasferimento della residenza anagrafica sarebbe dovuta discendere una presunzione di trasferimento della dimora abituale. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva dato atto che la famiglia dell’assicurata aveva continuato a dimorare nell’immobile, sicché la censura si risolveva in un attacco incoerente rispetto a quanto già accertato in fatto.
Quanto al secondo motivo, incentrato sull’aggravamento del rischio, la Corte ha ribadito che, essendo stato accertato che l’immobile non era rimasto incustodito, il trasferimento anagrafico non poteva da solo integrare l’aggravamento, alla luce delle pattuizioni contrattuali.
Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti aspecifico, non essendo stata fornita alcuna prova concreta dell’effettivo trasferimento della dimora abituale e risultando superflua ogni valutazione sulla volontà dell’assicuratore di non stipulare il contratto, una volta esclusa la configurabilità dell’aggravamento.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, senza provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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