Polizza del medico non configurabile come garanzia a secondo rischio: inammissibile il ricorso sulla interpretazione della clausola 16.2 (Cass. civ. Sez. 3 n. 19285 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e ss. cod. civ.) qualora la censura si risolva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito. Il ricorrente è tenuto non solo a indicare specificamente le regole ermeneutiche asseritamente violate, ma anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. L’evocazione dell’art. 1372 cod. civ. è incongrua per censurare l’interpretazione di una clausola contrattuale, attenendo tale norma all’efficacia del contratto tra le parti e non alla sua esegesi.
Il Fatto
Il danneggiato e i suoi congiunti avevano convenuto in giudizio la casa di cura e il medico che lo aveva operato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il medico aveva quindi chiamato in causa la propria assicuratrice, chiedendo di essere manlevato. Il tribunale aveva accolto la domanda, condannando i convenuti in solido e, contestualmente, l’assicuratrice a tenere indenne il medico. La compagnia, soccombente, aveva proposto appello.
La corte territoriale aveva confermato la decisione, ritenendo che la polizza stipulata dal medico non potesse considerarsi una garanzia “a secondo rischio” rispetto a quella della struttura sanitaria, in ragione del diverso oggetto delle due coperture. L’assicuratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1362-1371 e 1372 cod. civ., sostenendo che la corte di merito avesse errato nell’interpretare la clausola 16.2 delle condizioni generali di polizza, la quale subordinava l’operatività della copertura alla inesistenza di altra polizza stipulata dalla struttura e all’insolvenza di quest’ultima.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Da un lato, il richiamo all’art. 1372 cod. civ. è stato giudicato incongruo, poiché la norma disciplina l’efficacia del contratto e non i criteri per la sua interpretazione. Dall’altro, la censura è risultata carente sotto il profilo della specificità: la ricorrente ha proposto una propria lettura della clausola, senza indicare quali regole ermeneutiche il giudice di merito avrebbe violato e senza precisare in che modo se ne fosse discostato.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui è onere del ricorrente, nel dedurre la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, di specificare non solo le norme asseritamente violate, ma anche le modalità e le argomentazioni con cui il giudice del merito se ne sarebbe discostato. Tale onere non può ritenersi assolto dalla mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta e quella accolta nella sentenza impugnata.
La circostanza che in precedenti casi questa stessa clausola fosse stata interpretata in modo favorevole all’assicuratrice non assume rilievo, atteso che in quei giudizi il ricorso era stato articolato con specifica censura delle parti della sentenza che si erano discostate dalle regole interpretative, circostanza non ricorrente nella specie. Anche il secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 2697 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile, in quanto le prove richieste erano finalizzate a sostenere una ricostruzione contrattuale differente da quella accertata in fatto dal giudice di appello.
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Nota della Redazione
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