Carta docente ai supplenti: giudicato del giudice del lavoro eseguito in ottemperanza (TAR Lazio n. 11136 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica del docente, per l’anno scolastico 2024/2025, e condanna l’Amministrazione al relativo rilascio costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere nel termine assegnato e la nomina, fin da ora, del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di euro 500,00 quale buono elettronico spettante per l’incarico di supplenza svolto.
Nonostante la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. A fronte della persistente inottemperanza, la docente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, ritenendo che la ricorrente abbia chiesto di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando tale ipotesi nell’ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm.. La circostanza che il titolo esecutivo provenga dal giudice ordinario non osta alla sua esecuzione dinanzi al giudice amministrativo, quando si controverta sull’ottemperanza di obblighi gravanti su un’Amministrazione pubblica.
Il Collegio ha rilevato che per tabulas l’Amministrazione intimata non aveva proceduto all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, non essendo emersa alcuna attività difensiva sostanziale, ma solo una memoria di stile.
Conseguentemente, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo ad accreditare sulla Carta elettronica della ricorrente l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, entro il termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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