Ottemperanza e pagamento del contributo unificato (TAR Lazio n. 10958 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a garantire l’integrale esecuzione del giudicato, sia esso di natura satisfattiva o condannatoria. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo limitatamente alle obbligazioni pecuniarie che risultino effettivamente adempiute dall’Amministrazione, le quali devono essere individuate con precisione in relazione al titolo esecutivo. L’obbligo di ottemperare non si esaurisce con il pagamento delle somme capitali e degli accessori espressamente liquidati nella sentenza, ma si estende a tutti gli oneri che costituiscono diretta conseguenza del giudicato, come il contributo unificato versato per il giudizio di merito, il cui rimborso non richiede un’espressa statuizione di condanna. In caso di inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’obbligato.
Il Fatto
Una società istituto di credito, cessionaria di crediti commerciali nei confronti del Ministero della Difesa, dopo aver ottenuto la vittoria in appello, proponeva ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione, costituitasi, dichiarava di aver emesso un titolo di pagamento e, successivamente, provvedeva al pagamento delle somme dovute per capitale e spese di lite, ma non dell’importo relativo al contributo unificato versato per il giudizio di appello, che la ricorrente riteneva dovuto.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha accertato che, a seguito dei pagamenti intervenuti, era venuta meno la controversia in relazione ai crediti per interessi e per spese di lite dei giudizi di merito. Ha invece rilevato che l’importo relativo al contributo unificato versato per il giudizio di appello non era stato rimborsato dall’Amministrazione, circostanza non contestata da quest’ultima e, pertanto, ritenuta accertata ai sensi degli artt. 64 c.p.a. e 116 c.p.c.
Il Tribunale ha quindi precisato che l’obbligo di ottemperare al giudicato non è limitato alle somme espressamente indicate nel dispositivo della sentenza azionata in ottemperanza, ma comprende anche gli oneri che, come il contributo unificato, sono una conseguenza diretta del giudizio conclusosi con la pronuncia da eseguire. Ha pertanto dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere e, in parziale accoglimento del ricorso, ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento della somma di Euro 2.556,00 a titolo di contributo unificato, oltre alla rifusione delle spese di registrazione della sentenza di secondo grado, di cui sia dimostrato l’avvenuto pagamento.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, rilevando che il pagamento parziale era avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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